3. c. La nullità della citazione e della domanda riconvenzionale (artt.
164-167) |
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Anteprima video sulla nullità della
citazione tratto da Video corso di procedura civile dell'avv. Claudio Mellone , 184 video più di 26 ore di lezione |
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Si tratta di un’ipotesi non infrequente nella pratica, e si verifica
quando l’attore abbia notificato regolarmente la citazione, ma questa
era affetta da vizi. Nel primo capitolo abbiamo indicato gli elementi essenziali della citazione e li abbiamo raggruppati secondo i vizi della vocatio in ius o della edictio actionis.
Si tratta di differenze fondamentali, perché la parte riguardante la
vocatio in ius fa riferimento agli elementi della chiamata in giudizio,
mentre la parte concernente la edictio actionis fa riferimento agli
elementi del petitum o della causa petendi. Entrambi gli elementi della citazione possono essere nulli, ed è proprio
questo che il giudice li verifica nella prima udienza. L’art. 164 distingue tra vizi della vocatio in ius e vizi della edictio
actionis, questi ultimi più gravi, perché mentre i vizi della vocatio in
ius possono essere sanati con efficacia retroattiva, i vizi della
edictio actionis possono anch’essi essere sanati, ma senza efficacia
retroattiva, e quindi ex nunc. Vediamo allora, (nello schema che segue) i vizi concernenti la vocatio
in ius ex art. 164.
Nullità per vizi della vocatio in ius
Ricordiamo che i n. 1 e 2 del 163 fanno riferimento al tribunale dove la
causa è proposta e alle generalità complete delle parti e di coloro che
li assistono o rappresentano. Notiamo pure che la legge n. 24\2010 dispone che nella citazione (al n.
2 dell’art. 163) debba essere indicato anche il codice fiscale, e allora
dovrebbe dirsi che la citazione sarebbe nulla se l’attore si fosse
dimenticato di indicare….il suo codice fiscale, il che costituisce un
assurdo rispetto agli scopi della citazione in merito alla regolarità
della chiamata in giudizio. Nello schema abbiamo considerato solo l’ipotesi che il convenuto non si
sia costituito, ma può darsi che, nonostante i vizi della chiamata (cioè
della vocatio in ius), il convenuto riesca lo stesso a costruirsi. In tal caso poiché l’atto ha raggiunto il suo scopo, la citazione è
sanata con efficacia retroattiva. Potrebbe però accadere che il convenuto si costituisca, ma eccepisca di
aver avuto un termine a comparire troppo breve, oppure che non è stato
avvertito in citazione delle conseguenze della sua ritardata
costituzione (n. 7 del 163). In tal caso il giudice fissa una nuova prima udienza nel rispetto dei
termini. Osserviamo però, che se il convenuto si costituisce senza nulla
eccepire accetterà la causa così com’è, non potendo, poi lamentarsi del
termine a comparire troppo beve o della mancanza dell’avvertimento. Vediamo ora l’altro caso concernente i vizi dell’edictio actionis.
Questa nullità, non avendo efficacia retroattiva, è più grave della
prima e non è sanata nemmeno dalla costituzione del convenuto. Se, infatti, il convenuto si è costituito, il giudice dà termine
perentorio all’attore per integrare la citazione, e solo
dall’integrazione e non dalla costituzione, vi sarà la sanatoria, non
retroattiva, della citazione. In questo caso, però, fissa anche la data
di una nuova prima udienza ex art. 183 e il convenuto potrà depositare
le sue ulteriori eccezioni almeno 20 gg. prima della data di questa
udienza. Accanto ai vizi dell’edictio actionis, ricordiamo ancora i vizi che
possono riguardare la domanda riconvenzionale, cui abbiamo già accennato
in precedenza. Anche quest’atto può essere nullo al pari della citazione, ma a
differenza di questa i vizi possono riguardare solo elementi
dell’edictio actionis e non della vocatio in ius, per il semplice motivo
che nella domanda riconvenzionale non c’è la vocatio in ius già
effettuata dall’attore. Si spiega allora come mai l’art. 167 comma 2, richiamato dal 183, impone
al giudice di assegnare al convenuto un termine perentorio per
integrarla “se è omesso o risulta
assolutamente incerto il titolo o l’oggetto della domanda
riconvenzionale”, cioè nelle stesse ipotesi nella quali è nulla la
citazione per vizi della edictio actionis, e ciò spiega anche perché in
questo, come in quel caso, la sanatoria dovuta all’integrazione non avrà
efficacia retroattiva.
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