3. c. La nullità della citazione e della domanda riconvenzionale (artt. 164-167)
 
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 Si tratta di un’ipotesi non infrequente nella pratica, e si verifica quando l’attore abbia notificato regolarmente la citazione, ma questa era affetta da vizi.

Nel primo capitolo abbiamo indicato gli elementi essenziali della citazione e li abbiamo raggruppati secondo i vizi della vocatio in ius o della edictio actionis.

Vizi della vocatio in ius: numeri 1,2,5,6,7 dell'art. 163
Vizi della edictio actionis: numeri 3 e 4 dell'art. 163

                                          

Si tratta di differenze fondamentali, perché la parte riguardante la vocatio in ius fa riferimento agli elementi della chiamata in giudizio, mentre la parte concernente la edictio actionis fa riferimento agli elementi del petitum o della causa petendi.

Entrambi gli elementi della citazione possono essere nulli, ed è proprio questo che il giudice li verifica nella prima udienza.

L’art. 164 distingue tra vizi della vocatio in ius e vizi della edictio actionis, questi ultimi più gravi, perché mentre i vizi della vocatio in ius possono essere sanati con efficacia retroattiva, i vizi della edictio actionis possono anch’essi essere sanati, ma senza efficacia retroattiva, e quindi ex nunc.

 

Vediamo allora, (nello schema che segue) i vizi concernenti la vocatio in ius ex art. 164.

Nullità per vizi della vocatio in ius

Alla prima udienza se il convenuto non si è costituito

Il Giudice

Rileva la nullità della citazione se è omesso

o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

e ordina all'attore la rinnovazione della citazione in un termine perentorio
1. Se la rinnovazione avviene nel termine indicato, sana i vizi della citazione con efficacia retroattiva
2. Se la rinnovazione non avviene nel termine indicato, la causa è cancellata dal ruolo e il processo si estingue

  

Ricordiamo che i n. 1 e 2 del 163 fanno riferimento al tribunale dove la causa è proposta e alle generalità complete delle parti e di coloro che li assistono o rappresentano.

Notiamo pure che la legge n. 24\2010 dispone che nella citazione (al n. 2 dell’art. 163) debba essere indicato anche il codice fiscale, e allora dovrebbe dirsi che la citazione sarebbe nulla se l’attore si fosse dimenticato di indicare….il suo codice fiscale, il che costituisce un assurdo rispetto agli scopi della citazione in merito alla regolarità della chiamata in giudizio.

Nello schema abbiamo considerato solo l’ipotesi che il convenuto non si sia costituito, ma può darsi che, nonostante i vizi della chiamata (cioè della vocatio in ius), il convenuto riesca lo stesso a costruirsi.

In tal caso poiché l’atto ha raggiunto il suo scopo, la citazione è sanata con efficacia retroattiva.

Potrebbe però accadere che il convenuto si costituisca, ma eccepisca di aver avuto un termine a comparire troppo breve, oppure che non è stato avvertito in citazione delle conseguenze della sua ritardata costituzione (n. 7 del 163).

In tal caso il giudice fissa una nuova prima udienza nel rispetto dei termini. Osserviamo però, che se il convenuto si costituisce senza nulla eccepire accetterà la causa così com’è, non potendo, poi lamentarsi del termine a comparire troppo beve o della mancanza dell’avvertimento.

 

Vediamo ora l’altro caso concernente i vizi dell’edictio actionis.

Nullità per vizi delle edictio actionis

Alla prima udienza

Il Giudice

Rileva la nullità della citazione se è omesso

o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei datti di cui al n 4) dello stesso articolo

1. Se il convenuto non si è costituito ne ordina la rinnovazione in un termine perentorio
2.Se il convenuto si è costituito dà all'attore un termine perentorio per integrare la citazione
In entrambi i casi
La rinnovazione o l'integrazione non hanno efficacia retroattiva e restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o integrazione della citazione

Questa nullità, non avendo efficacia retroattiva, è più grave della prima e non è sanata nemmeno dalla costituzione del convenuto.

Se, infatti, il convenuto si è costituito, il giudice dà termine perentorio all’attore per integrare la citazione, e solo dall’integrazione e non dalla costituzione, vi sarà la sanatoria, non retroattiva, della citazione. In questo caso, però, fissa anche la data di una nuova prima udienza ex art. 183 e il convenuto potrà depositare le sue ulteriori eccezioni almeno 20 gg. prima della data di questa udienza.

Accanto ai vizi dell’edictio actionis, ricordiamo ancora i vizi che possono riguardare la domanda riconvenzionale, cui abbiamo già accennato in precedenza.

Anche quest’atto può essere nullo al pari della citazione, ma a differenza di questa i vizi possono riguardare solo elementi dell’edictio actionis e non della vocatio in ius, per il semplice motivo che nella domanda riconvenzionale non c’è la vocatio in ius già effettuata dall’attore.

Si spiega allora come mai l’art. 167 comma 2, richiamato dal 183, impone al giudice di assegnare al convenuto un termine perentorio per integrarla “se è omesso o risulta assolutamente incerto il titolo o l’oggetto della domanda riconvenzionale”, cioè nelle stesse ipotesi nella quali è nulla la citazione per vizi della edictio actionis, e ciò spiega anche perché in questo, come in quel caso, la sanatoria dovuta all’integrazione non avrà efficacia retroattiva.


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