La riserva di codice
Il nuovo articolo 3-bis del codice penale, grazie all’art. 1 d.lgs.
21/2018, ha introdotto un nuovo principio nel nostro diritto penale,
quello della riserva di codice. Questo articolo
rubricato “Principio della
riserva di codice” dispone che le “nuove
disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte
nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono
inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.
Chiaro l’intento del legislatore, razionalizzare il diritto penale
facendo entrare ( o rientrare) nel codice penale le disposizioni di
legge che prevedono reati e che abbiano oggetto beni di rilevanza
costituzionale oppure inserendo le nuove disposizioni penali all’interno
di leggi che disciplinano in modo organico la materia.
Niente più interventi “estemporanei” in materia penale, potremmo dire,
perché inserendo il nuovo reato nel codice penale si è costretti a
collocarlo nel libro e nel titolo più appropriato, così da meglio
definirne le caratteristiche, d’altro canto inserendo la nuova
disposizione penale in leggi che regolano organicamente la materia si
può fornire ai consociati una migliore conoscenza della materia, senza
essere costretti a difficili ricerche e essere esposti al rischio di
ignoranza della legge penale.
Il tentativo è quindi quello di razionalizzare e rendere più semplice la
conoscenza del diritto penale, come si legge nella legge delega (ex art. 1,
comma 85, lett. q) l. 23 giugno 2017, n. 103) che ha permesso al governo
di approvare il d.lgs. 21\2018; si noti poi come nella delega si è
specificato le norme che devono essere inserite nel codice penale devono
avere ad oggetto beni di rilevanza costituzionale, specificando, anche
se con un elenco non tassativo, quali siano questi beni.
Dispone la legge delega che: “l’attuazione,
sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella
materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei
precetti e delle sanzioni e quindi
dell'effettività della funzione rieducativa della pena,
presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento
penitenziario sia pienamente conforme
ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice
penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni
di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni
di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona
umana, e tra questi il principio di uguaglianza,
di non discriminazione e di divieto assoluto di
ogni forma di sfruttamento a fini di profitto
della persona medesima, e i beni
della salute, individuale e collettiva, della
sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della
salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del
territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di
mercato”.
La riserva di codice, però, non funziona solo per il futuro, ma ha
funzionato anche per il passato; in altre parole con il citato decreto
legislativo sono stati immessi nella parte speciale del codice penale
diverse norme penali che erano sparse nel corpo normativo italiano.
Si tratta di una sorta di “copia e incolla” delle disposizioni penali
già esistenti all’interno del codice penale, e quindi potrebbe sembrare
un’operazione totalmente neutra, e in effetti le norme penali spostate
nel codice penale sono state trasposte in maniera del tutto o quasi
integrale.
Ma c’è da considerate che inserendo dette norme penali all’interno del
codice, queste entrano a far parte di un sistema, il codice penale
appunto, che come tutti i codici ha sua razionalità e un suo ordine.
Di conseguenza inserire una vecchia disposizione penale all’interno
della parte speciale del codice comporta che si è fatta una scelta circa
il bene giudico che offende, metterla dopo altre figure di reato
all’interno dello stesso capo del codice o anche titolo o libro, indica
un’affinità con la altre figure di reato già esistenti e ciò comporterà
effetti sulla loro interpretazione, visto che è stato lo stesso
legislatore a fare tale scelta.
Quindi pensare che si tratti di una semplice trasposizione di norme
penali già esistenti e che in fondo non è cambiato nulla, se non una
maggiore facilità nella conoscenza di dette norme, significa
dimenticarsi cosa sia un codice, che non è una raccolta di leggi, ma un
sistema organico, sintetico, razionale e non contraddittorio di norme,
dove le une hanno influenza sulle altre.
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