La
norma penale in bianco
Come abbiamo visto l’art. 25 della Costituzione pone una riserva di
legge assoluta in materia penale, e di conseguenza i regolamenti non
possono integrare il precetto penale; esistono, tuttavia, norme penali
che stabiliscono la sanzione in violazione di un precetto che però è
contenuto in una fonte o in un atto diverso dalla legge penale. Queste
norme sono dette “norme penali in bianco”.
Queste norme penali in bianco, però, non violano Il
rinvio alla fonte diversa, in questi casi si risolve in una tecnica di
economia legislativa; in altre parole piuttosto che riscrivere il
precetto nella norma penale, si preferisce rinviare a un altro atto dove
il precetto è ben determinato.
Diverso sarebbe il caso se il precetto facesse riferimento a un
regolamento non ancora emanato, dove sarebbe evidente il contrasto con
l’art. 25 della Costituzione. Se
guardiamo però le ipotesi di norme penali in bianco si nota che in gran
parte dei casi riguardano situazioni in cui non si è ottemperato a
ordini o richieste di autorità amministrative o giudiziarie, come ad es.
l’art. 329 c.p. che punisce il rifiuto o il ritardo di obbedienza da
parte di un militare o di un agente della forza pubblica di fronte a una
richiesta di un’autorità competente o l’art. 650 c.p. Si
tratta d’ipotesi in cui, ovviamente, l’ordine non è ancora specificato
ma quando lo sarà integrerà il precetto penale e se successivamente non
sarà osservato scatterà la sanzione penale. In
questi casi ben difficilmente potranno porsi problemi
d’incostituzionalità della norma penale in bianco, tutt’al più un ordine
o una richiesta generica produrrebbe problemi per la determinatezza
della fattispecie penale che è stata intergrata dall’ordine o dalla
richiesta, poiché la genericità di questa mette in crisi, nel caso
concreto, il principio di tassatività e determinatezza della norma
penale. |