L’ignoranza  della legge penale
video, introduzione alla lezione 1


Secondo l’art. 5 del codice penale: Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Per la sua perentorietà il principio sembra non ammettere eccezioni. Sarebbe troppo facile, infatti, giustificarsi sostenendo di non conoscere la legge penale. È anche vero, però, che la complessità e il numero delle leggi penali mette in dubbio la correttezza del principio in tutti i casi.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 364 del 1988 ha affermato che:

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.” Si è poi specificato che si è riconosciuta l’esistenza della scusabilità dell’errore di diritto “inevitabile” che si verifica quando il soggetto si trovi in uno stato inevitabile d’ignoranza del precetto penale: tale è colui che attiva tutti i mezzi necessari per conoscere la legge penale e che, nonostante l’adempimento di tutte le formalità che la legge gli offre, egli rimane comunque in stato d’ignoranza nei confronti del precetto penale “de quo.

La Corte ha quindi ammesso la scusabilità dell’ignoranza della legge penale quando detta ignoranza sia inevitabile e ha anche indicato dei casi relativi alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico (la misura di tale gravita va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari.

Nella motivazione di tale sentenza la Corte afferma: “chi attenendosi scrupolosamente alle richieste preventive dell’ordinamento, agli obblighi di solidarietà sociale, di cui all’art. 2 costituzione, adempia a tutti i predetti doveri, strumentali, nella specie prevedibili e ciò nonostante venga a trovarsi in stato d’ignoranza della legge penale, non può essere trattato allo stesso modo di chi deliberatamente o per trascuratezza violi gli stessi doveri.

Come è stato rilevato, discende dall’ideologia contrattualistica l’assunzione da parte dello stato dell’obbligo di non punire senza preventivamente informare i cittadini su che cosa è vietato o comandato, ma da tale ideologia discende anche la richiesta, in contropartita, che i singoli si informino sulle leggi, si rendano attivi per conoscerle, prima di agire.

La violazione del divieto di commettere reati, avvenuta nell’ignoranza della legge penale, può, pertanto, dimostrare che l’agente non ha prestato alle leggi dello Stato tutta l’attenzione dovuta. Ma se non v’è stata alcuna violazione di quest’ultima, se il cittadino, nei limiti del possibile, si è dimostrato ligio al dovere (ex art. 54, 1° comma, Cost.) e, ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve concludersi che la sua ignoranza è inevitabile, pertanto scusabile”, si è riconosciuto l’esistenza della scusabilità dell’errore di diritto “inevitabile” che si verifica quando il soggetto si trovi in uno stato inevitabile d’ignoranza del precetto penale: tale è colui che attiva tutti i mezzi necessari per conoscere la legge penale e che, nonostante l’adempimento di tutte le formalità che la legge gli offre, egli rimane comunque in stato d’ignoranza nei confronti del precetto penale “de quo”.

In ogni caso in appendice a questo lavoro si troverà un’ampia sintesi con video della sentenza citata.