La legge in senso materiale e il reato

 

video, introduzione alla lezione 1

 

 

Principio di legalità, della riserva di legge e irretroattività della normativa penale sono quindi regole fondamentali del diritto penale, ma chiediamoci qual è la legge in grado di prevedere fatti reati e chiediamoci, ancora,  che cos’è un reato.

Cominciamo con la prima domanda; legge che può produrre norme penali è certamente la legge formata dalle camere e promulgata dal Presidente delle Repubblica, la legge in senso formale.

Ma possono produrre norme penali anche le leggi in senso materiale, cioè i decreti legge e i decreti legislativi (artt. 76 e 77 cost.).

Nonostante le critiche di parte della dottrina, il Governo ha spesso fatto uso di questi strumenti per emanare norme penali.

Si può comunque osservare che se è pur vero che si tratta di atti del Governo, è anche vero che in questi atti il ruolo del Parlamento non è certamente marginale, fissando con la legge delega i principi e criteri direttivi l’oggetto e i tempi al Governo nel decreto legislativo, e occupandosi della conversione in legge nel caso del decreto legge.

Certo nel caso del decreto legge possono sorgere dei problemi.

Non è detto che il Parlamento converta sempre il decreto legge del Governo, e la questione diviene delicata quando il decreto legge ha abolito un’incriminazione precedente; in altre parole può accadere che il Governo attraverso lo strumento del decreto legge stabilisca che un fatto non sia più reato, ma poi il decreto legge non è convertito in legge.

In questi casi l’art. 77 cost. comma 2 dispone che il decreto non convertito nei 60 gg. dalla sua pubblicazione perde efficacia sin dall’inizio, cioè decade con efficacia retroattiva, con la conseguenza, per il caso che c’interessa, che comportamenti leciti sotto la vigenza del decreto legge, tornano ad essere illeciti, e quindi punibili, violando così il principio di irretroattività della legge penale.

Sul punto però, si ritiene che si deve operare un raffronto sistematico tra l'art. 77 e l'art. 25 della Costituzione e che se con il decreto legge è abrogata un’incriminazione preesistente, la sua reviviscenza a seguito della caducazione del decreto-legge non potrà spiegare effetti rispetto alle condotte realizzate nel periodo di provvisoria vigenza della norma contenuta nel decreto, che resteranno non punibili in quanto non costituenti reato secondo legge il tempo in cui furono commesse.

Un altro problema riguarda le leggi penali dichiarate incostituzionali.

Se una legge penale è dichiarata incostituzionale quali saranno gli effetti sui reati commessi sotto la sua vigenza?

La risposta è semplice: la legge incostituzionale essendo invalida non potrà essere più applicata e quindi perderà efficacia retroattivamente, ma questa risposta merita una precisazione.

Leggendo l'articolo 136 della Costituzione sembra evidente che la dichiarazione d’incostituzionalità ha efficacia ex nunc e quindi non ha efficacia retroattiva, con conseguenze facilmente immaginabili. L’efficacia ex nunc della dichiarazione d’incostituzionalità, darebbe luogo a un grave inconveniente, poiché avrebbe impedito l’efficacia dell'eccezione di illegittimità proprio nella controversia dove era stata sollevata e che aveva provocato, in seguito al rinvio della questione alla Corte, la decisione sulla incostituzionalità, senza contare le condanne già eseguite e passate in giudicato in base alla legge incostituzionale.

L'articolo 30 della legge costituzionale n. 87\53 ha permesso di superare questo problema stabilendo che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della legge.

In questo modo la dichiarazione d’incostituzionalità produce effetti anche nel procedimento in cui la questione è stata sollevata.

Se poi in seguito alla norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, l'articolo 30 della legge citata dispone che ne cessa l'esecuzione e tutti gli effetti penali.

E veniamo, infine, alle leggi regionali.

Questi atti normativi sono leggi a tutti gli effetti nelle materie di competenza delle regioni, e quindi, in teoria, potrebbero prevedere norme penali, reati senza violare l’art. 25 della costituzione.

Ma le regioni non possono produrre leggi penali perché l’art. 117 della costituzione comma 2 attribuisce solo allo stato (e quindi non alle regioni) il potere di produrre leggi penali. Le regioni, quindi, non possono creare norme penali, ma nemmeno possono abrogarle o limitarne l'applicazione.