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video, introduzione alla lezione 1 |
Principio di legalità, della riserva di legge e
irretroattività della normativa penale sono quindi regole fondamentali
del diritto penale, ma chiediamoci qual è la legge in grado di prevedere
fatti reati e chiediamoci, ancora,
che cos’è un reato.
Cominciamo con la prima domanda; legge che può produrre
norme penali è certamente la legge formata dalle camere e promulgata dal
Presidente delle Repubblica, la legge in senso formale.
Ma possono produrre norme penali anche le leggi in senso
materiale, cioè i decreti legge e i decreti legislativi (artt. 76 e 77
cost.).
Nonostante le critiche di parte della dottrina, il Governo
ha spesso fatto uso di questi strumenti per emanare norme penali.
Si può comunque osservare che se è pur vero che si tratta
di atti del Governo, è anche vero che in questi atti il ruolo del
Parlamento non è certamente marginale, fissando con la legge delega i
principi e criteri direttivi l’oggetto e i tempi al Governo nel decreto
legislativo, e occupandosi della conversione in legge nel caso del
decreto legge.
Certo nel caso del decreto legge possono sorgere dei
problemi.
Non è detto che il Parlamento converta sempre il decreto
legge del Governo, e la questione diviene delicata quando il decreto
legge ha abolito un’incriminazione precedente; in altre parole può
accadere che il Governo attraverso lo strumento del decreto legge
stabilisca che un fatto non sia più reato, ma poi il decreto legge non è
convertito in legge.
In
questi casi l’art. 77 cost. comma 2 dispone che il decreto non
convertito nei 60 gg. dalla sua pubblicazione perde efficacia sin
dall’inizio, cioè decade con efficacia retroattiva, con la conseguenza,
per il caso che c’interessa, che comportamenti leciti sotto la vigenza
del decreto legge, tornano ad essere illeciti, e quindi punibili,
violando così il principio di irretroattività della legge penale.
Sul
punto però, si ritiene che si deve operare un raffronto sistematico tra
l'art. 77 e l'art. 25 della Costituzione e che se con il decreto legge è abrogata
un’incriminazione preesistente, la sua reviviscenza a seguito della
caducazione del decreto-legge non potrà spiegare effetti rispetto alle
condotte realizzate nel periodo di provvisoria vigenza della norma
contenuta nel decreto, che resteranno non punibili in quanto non
costituenti reato secondo legge il tempo in cui furono commesse.
Un
altro problema riguarda le leggi penali dichiarate incostituzionali.
Se
una legge penale è dichiarata incostituzionale quali saranno gli effetti
sui reati commessi sotto la sua vigenza?
La
risposta è semplice: la legge incostituzionale essendo invalida non
potrà essere più applicata e quindi perderà efficacia retroattivamente,
ma questa risposta merita una precisazione.
Leggendo l'articolo 136 della Costituzione sembra evidente che la
dichiarazione d’incostituzionalità ha efficacia ex nunc e quindi non ha
efficacia retroattiva, con conseguenze facilmente immaginabili.
L’efficacia ex nunc della dichiarazione d’incostituzionalità, darebbe
luogo a un grave inconveniente, poiché avrebbe impedito l’efficacia
dell'eccezione di illegittimità proprio nella controversia dove era
stata sollevata e che aveva provocato, in seguito al rinvio della
questione alla Corte, la decisione sulla incostituzionalità, senza
contare le condanne già eseguite e passate in giudicato in base alla
legge incostituzionale.
L'articolo 30 della legge costituzionale n. 87\53 ha permesso di
superare questo problema stabilendo che le norme dichiarate
incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo
alla pubblicazione della legge.
In
questo modo la dichiarazione d’incostituzionalità produce effetti anche
nel procedimento in cui la questione è stata sollevata.
Se
poi in seguito alla norma dichiarata incostituzionale è stata
pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, l'articolo 30 della
legge citata dispone che ne cessa l'esecuzione e tutti gli effetti
penali.
E
veniamo, infine, alle leggi regionali.
Questi atti normativi sono leggi a tutti gli effetti nelle materie di
competenza delle regioni, e quindi, in teoria, potrebbero prevedere
norme penali, reati senza violare l’art. 25 della costituzione.
Ma
le regioni non possono produrre leggi penali perché l’art. 117 della
costituzione comma 2 attribuisce solo allo stato (e quindi non alle
regioni) il potere di produrre leggi penali. Le regioni, quindi, non
possono creare norme penali, ma nemmeno possono abrogarle o limitarne
l'applicazione.