L'efficacia della legge penale nello spazio
La nozione di territorio dello Stato. Il
locus commissi delicti.
L'efficacia della legge penale incontra limiti (oltre che in
relazione al tempo ed alle persone) anche in relazione allo spazio.
L'art. 6, co. 1, c.p., accoglie il c.d.
principio di territorialità, stabilendo che: “chiunque
commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge
italiana”.
La portata del principio di territorialità è chiarita dall'art. 4
c.p., che definisce la nozione di territorio dello Stato; in
particolare, ai sensi dell'art. 4 cpv., c.p., fanno parte del territorio
dello Stato:
il
territorio della Repubblica;
il
territorio delle colonie
(attualmente inesistenti);
ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato,
e cioè le
navi e gli aeromobili italiani ovunque si trovino, salvo che siano
soggetti, per il diritto internazionale, ad una legge territoriale
straniera.
Il primo comma dell'alt. 4 c.p. fornisce, invece, la nozione di
cittadino italiano.
L'art. 6, co. 2, c.p., stabilisce che: “II reato si considera
commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o omissione, che lo
costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi
verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o omissione”.
Il legislatore accoglie, pertanto,
il criterio dell'ubiquità,
secondo il quale un reato si considera commesso nel territorio
italiano quando la
condotta è ivi realizzata in tutto o in parte, oppure si
è ivi verificato
l'evento che è la
conseguenza dell'azione od omissione.
Il principio generale
è quindi che lo Stato persegue solo il reati commessi sul suo
territorio, criterio logico perché è su questo che lo Stato ha
sovranità. In certi casi, però, si deroga a detto principio, vediamoli. |