Le
deroghe al principio di territorialità
Reati commessi all'estero punibili
incondizionatamente.
In deroga al principio della territorialità, talvolta sono punibili
dallo Stato italiano, e secondo le leggi italiane, reati commessi
all'estero.
In alcuni casi, indicati dall'art. 7 c.p. la punibilità è
incondizionata, poiché si tratta di reati che offendono beni di
particolare importanza e toccano interessi vitali dello Stato (ad
esempio, ì delitti contro la personalità dello Stato italiano).
Delitti comuni commessi all'estero
(artt. 9 e 10 c.p.)
Ai sensi dell'art. 9 c.p. il delitto comune commesso all'estero
dal cittadino italiano è punibile in Italia e secondo la legge
italiana a condizione che:
1) si tratti di delitto;
2)sia punito con la reclusione e non con la sola
multa;
3) il reo sia presente nel territorio dello Stato.
Occorre, altresì, distinguere tra:
Delitto commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano,
che è punibile solo se la pena stabilita dalla legge è non inferiore nel
minimo a tre anni di reclusione; se invece la pena e inferiore a
tre anni occorre anche la richiesta del Ministro di Giustizia, o
distanza o la querela della persona offesa;
Delitto commesso a danno delle comunità europee, dì uno Stato
estero o di un cittadino straniero, per il quale occorre che
l’estradizione non sia stata concessa o non sia stata accettata
dallo Stato estero, e che vi sia la richiesta del Ministro della
Giustizia.
Quanto al delitto comune commesso all'estero dallo straniero, ai
sensi dell'art. 10 c.p. deve trattarsi di:
a) delitto;
b) punito con la reclusione;
e) il cui autore sia presente nel territorio dello Stato.
Occorre, inoltre, distinguere tra:
a)
delitto commesso a danno dello Stato o dì un
cittadino italiano, per il quale occorre una pena minima non
inferiore a un anno di reclusione, la richiesta del Ministro, o la
querela o distanza dell'offeso;
b)
delitto commesso a danno delle comunità
europee, di uno Stato estero o dì un cittadino straniero, per il quale
occorre una pena minima non inferiore a ire anni di reclusione, la
richiesta del Ministro e la mancata concessione o accettazione
dell’estradizione, sia da parte del governo dello Stato in cui il reato
fu commesso sia da pane del Governo dello Stato cui appartiene il reo.
Delitti politici commessi all'estero e
l’estradizione.
È punito secondo la legge italiana, su richiesta del Ministro della
Giustizia, ed a querela della persona offesa se trattasi di reato non
procedibile d'ufficio, il cittadino o lo straniero che commette in
territorio estero un delitto
politico, che non rientri tra i delitti contro la personalità
dello Stato italiano (già punibili, sia se commessi dal cittadino, sia
se commessi dallo straniero, in territorio estero, in forza dell'art. 7
comma 1 n. 1 c.p.) (art. 8 comma 1 c.p.).
Per il terzo comma dell'art. 8, «agli effetti detta legge
penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse
politico detto Stato, ovvero un diritto politico del cittadino (c.d.
delitto oggettivamente politico). È altresì considerato delitto
politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi
politici (c.d. delitto soggettivamente politico).
Il concetto di delitto politico rileva anche a fini
dell’estradizione e di c.d. diritto d'asilo: l'art. 10 comma 4 Cost.
stabilisce, infatti, che :” non è
ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici”; l'art. 26 comma 2 Cost.
stabilisce, inoltre, che l'estradizione
del cittadino non
può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
In linea di massima, si ritiene che debba considerarsi delitto
politico quello determinato, in tutto o in parte, da
motivi politici, ossia da impulsi che trascendono la
personalità dell'autore, ed attengono all'attuazione di idealità o
concezioni politiche.
Si distinguono in particolare:
a)
delitti soggettivamente politici:
sono
caratterizzati dal fatto che il colpevole agisce per conseguire fini e
scopi che investono la collettività sociale ed incidono sull'esistenza,
sulla costituzione, sul funzionamento dello Stato, oppure sono diretti a
contrastare o consolidare idee e tendenze politiche e sociali;
b)
delitti oggettivamente politici:
essi si
caratterizzano unicamente per la natura del bene giuridico offeso (un
interesse politico dello Stato, oppure un diritto politico del
cittadino).
Problemi particolari si pongono in relazione ai rapporti tra l'art.
8, comma 1, c.p. e gli artt. 10 u.c.
e 26 comma 2 cost. che, rispettivamente, escludono l'estradizione
dello straniero e del cittadino per reati politici.
L'estradizione consiste nella consegna di un soggetto da parte
dello Stato, nel cui territorio il soggetto si trova, ad un altro Stato,
affinché ivi venga sottoposto al giudizio penale (se imputato}
o all'esecuzione della pena (se già stato condannato)..
Per l'estradizione passiva, il codice penale (art. 13) pone
le seguenti condizioni:
a) il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione deve
essere preveduto come reato sia dalla legge italiana che da quella
straniera (c.d. requisito della doppia incriminabilità);
b) non si deve trattare di reato per il quale le convenzioni
internazionali Tacciano espresso divieto di estradizione;
c)
l'estradando deve essere straniero;
se la
domanda di estradizione riguarda, al contrario, un cittadino italiano,
l'estradizione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalle
convenzioni internazionali.
In ogni caso, comunque, l'estradizione non può essere concessa:
a)
per reali politici (art. 10 e 26 Cost..), dal novero dei quali è
escluso il delitto di genocidio (l. n. 1/1967);
b) per motivi di razza, religione o nazionalità (L. n. 300/1963).
Nell’opinione della dottrina più recente ai fini dell’estradizione
per reati politici (art. 10 e 26 Cost.) il concetto di delitto politico
non coincide con quello delineato dall'art. 8 comma 3 c.p.: la
nozione costituzionale
del delitto politico deve considerarsi
autonoma. Ricordiamo i limiti
all’estradizione di cui all’art. 698 c.p.p. Per il primo comma dell’art.
698 c.p.p.
“Non può essere
concessa l'estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di
ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti
persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di
sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni
personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o
degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei
diritti fondamentali della persona”.
B) Immunità derivanti dal diritto
internazionale
Tali immunità trovano generale fondamento nel diritto
internazionale, hanno carattere personale, e sono giustificate
da ragioni di opportunità politica; tra esse, per il loro rilievo,
occorre ricordare quelle
riguardanti:
— i Capi di Stato esteri ed i Reggenti;
— i Capi di governo ed i Ministri di
Stati esteri;
— gli agenti diplomatici esteri;
—
i consoli, i vice
consoli e gli agenti consolari;
— i membri del Parlamento Europeo;
— il Sommo Pontefice.
Occorre tener presente che un soggetto, pur beneficiario di una
del le indicate immunità di diritto internazionale, può ben esser
considerato penalmente responsabile delle azioni compiute secondo la
legislazione vigente nello Stato di appartenenza. |