Le altre ipotesi di concorso apparente di norme

 

 

 

Al di fuori del rapporto di specialità (ma secondo alcuni riconducibili comunque a quell’ipotesi) vi sono i casi in cui la legge regola specificamente ipotesi di concorso di norme. Parliamo dell’ipotesi del reato complesso di cui all’art. 84 c.p.

Questo ricorre quando la legge considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero di per sé solo un reato; in tal caso non si applicano le norme sul concorso dei reati o sul un reato continuato, ma si applica solo la disposizione che prevede il reato complesso;

Il classico esempio che si fa è quello della rapina, che contiene se sia gli elementi del furto che quello della violenza privata, e ovviamente si applicherà la fattispecie della rapina e non quella dei due reati di cui prima.

Lo stesso accade quando un fatto di per sé costituente reato è considerato come circostanza aggravante di un altro reato, per esempio il danneggiamento di una serratura o l'introduzione clandestina in un luogo di privata dimora perdono la loro rilevanza quando confluiscono nel furto aggravato di cui all'articolo 625 numero 1 e 2.

Si afferma che l'articolo 84 regola delle ipotesi di assorbimento, ( perché un reato assorbe in se altri reati o circostanze) ed è stato concepito per togliere ogni dubbio nel caso in cui possa sorgere la questione se in questi casi bisogna applicare le norme sul concorso dei reati, o la regola dell'articolo 15.

Ci sono poi dei casi in cui è lo stesso legislatore a eliminare ogni dubbio circa il concorso di reati, stabilendo che tra le due o più norme penali in conflitto se ne applica una sola introducendo delle clausole come: " fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente" oppure "fuori dei casi indicati dall'articolo precedente" o ancora, “se il fatto non costituisce un più grave reato” e infine "se il fatto non è preveduto come reato da un'altra disposizione di legge". Con queste clausole si elimina la possibilità del concorso.