Le altre ipotesi di concorso apparente di norme
Al di fuori del rapporto di specialità (ma secondo alcuni
riconducibili comunque a quell’ipotesi) vi sono i casi in cui la legge
regola specificamente ipotesi di concorso di norme. Parliamo
dell’ipotesi del reato complesso di cui all’art. 84 c.p. Questo
ricorre quando la legge considera come elementi costitutivi o come
circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero di
per sé solo un reato; in tal caso non si applicano le norme sul concorso
dei reati o sul un reato continuato, ma si applica solo la disposizione
che prevede il reato complesso; Il
classico esempio che si fa è quello della rapina, che contiene se sia
gli elementi del furto che quello della violenza privata, e ovviamente
si applicherà la fattispecie della rapina e non quella dei due reati di
cui prima.
Lo
stesso accade quando un fatto di per sé costituente reato è considerato
come circostanza aggravante di un altro reato, per esempio il
danneggiamento di una serratura o l'introduzione clandestina in un luogo
di privata dimora perdono la loro rilevanza quando confluiscono nel
furto aggravato di cui all'articolo 625 numero 1 e 2. Si
afferma che l'articolo 84 regola delle ipotesi di assorbimento, ( perché
un reato assorbe in se altri reati o circostanze) ed è stato concepito
per togliere ogni dubbio nel caso in cui possa sorgere la questione se
in questi casi bisogna applicare le norme sul concorso dei reati, o la
regola dell'articolo 15. Ci sono
poi dei casi in cui è lo stesso legislatore a eliminare ogni dubbio
circa il concorso di reati, stabilendo che tra le due o più norme penali
in conflitto se ne applica una sola introducendo delle clausole come: "
fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente" oppure "fuori dei
casi indicati dall'articolo precedente" o ancora, “se il fatto non
costituisce un più grave reato” e infine "se il fatto non è preveduto
come reato da un'altra disposizione di legge". Con queste clausole si
elimina la possibilità del concorso. |