La teoria
dell’imputazione oggettiva
Si basa fondamentalmente su due presupposti:
1. Per aversi responsabilità penale è sempre
necessario il nesso di causalità secondo la teoria della conditio sine
qua non;
2. Oltre al nesso di causalità, è necessario che
l’autore con la sua condotta abbia creato o accresciuto il rischio
giuridicamente riprovato di una lesione di beni conforme a quella
descritta in una fattispecie incriminatrice; pericolo che si è poi
concretizzato nello specifico evento lesivo di cui si discute.
Se manca una sola di queste due condizioni non si
avrà la responsabilità penale.
Questa teoria troverebbe cittadinanza anche nel
nostro ordinamento dove esiste, a differenza di quello tedesco, un
articolo circa il nesso di causalità, proprio a causa delle ambiguità
della disciplina degli articoli 41 e 42.
Non si nega la necessità del nesso causale, ma
questo da solo non basta per affermare la responsabilità, che dev'essere
integrata anche da altri fattori non causali.
Quali di queste teorie deve essere accettata? Non
sta a noi dirlo, certo tutte colgono un aspetto di verità, ma solo il
lavoro della giurisprudenza può dare una risposta concreta al problema,
magari risposta non infallibile, ma utile nel caso concreto. La
giurisprudenza in genere accetta la teoria della causalità adeguata,
anche se a volte con degli slittamenti nella conditio sine qua non, e
per quanto riguarda il concorso di cause sopravvenute, che interrompono
il rapporto di causalità, parla di preponderanza causale, quasi che la
causa sopravvenuta assorbisse l’evento, rendendo irrilevanti le altre. |