Il soggetto passivo, oggetto materiale, danneggiato civile e querela

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È il soggetto offeso dal reato cioè il portatore dell'interesse penalmente protetto su cui incide la condotta dell’autore del reato.

Soggetto passivo del reato di lesioni personali o di omicidio è dunque la persona ferita o uccisa.

Il soggetto passivo è quindi la persona offesa dal reato; il titolare del diritto di querela è, appunto, la persona offesa dal reato.

Non bisogna confondere il soggetto passivo con l’oggetto materiale della condotta del reo, che è quella persona o cosa su cui cade la condotta del reo.

A volte questi soggetti coincidono trattandosi di una persona ma oggetto materiale potrebbe anche essere una cosa o un animale.

Il soggetto passivo deve anche essere tenuto distinto dal danneggiato che è, invece, colui che subisce un danno (patrimoniale o non) suscettibile di risarcimento.

L’articolo di riferimento, in proposito, è il 185 del codice penale.

Al primo comma di detto articolo è affermato che il reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili, e al secondo comma (ed è questa la parte che più ci interessa) dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e coloro che a norma delle leggi civili devono per lui per il fatto commesso.

I danni risarcibili, quindi, saranno sia quelli patrimoniali ex art. 2043 c.c. sia quelli non patrimoniali ex. art. 2059 c.c.

Il danneggiato potrà poi scegliere se ottenere il risarcimento usando il mezzo del processo civile, oppure costituirsi come parte civile nel processo penale.

Spesso accade che soggetto passivo e danneggiato civile coincidano.

Nel reato di lesioni personali il soggetto passivo è anche oggetto materiale della condotta e danneggiato civile.

Ma non sempre è così; nell'omicidio soggetto passivo e oggetto materiale della condotta è la vittima, ma danneggiati sono i suoi più stretti congiunti.

Come si vede anche se soggetto passivo e danneggiato civile possono essere la stessa persona, il concetto di soggetto passivo e danneggiato civile non è lo stesso, visto che soggetto passivo è il titolare del bene giuridico offeso dal reato, mentre il danneggiato civile è colui che avendo subito un danno patrimoniale o non patrimoniale ha diritto al risarcimento del danno secondo le regole del codice civile.

Soggetti passivi possono essere, oltre che persone fisiche, anche lo Stato, la pubblica amministrazione, le persone giuridiche.

Il soggetto passivo del reato è in genere una persona determinata, ma quando si tratti di reati che offendono un numero indeterminato di persone (come quelli contro l’incolumità pubblica) il soggetto, o meglio i soggetti passivi restano indeterminati.

A volte le qualità del soggetto passivo sono determinanti per la stessa esistenza del reato; pensiamo ai reati di natura sessuale contro i minori. Qui se il soggetto passivo non fosse un minore il più delle volte non si avrebbe nemmeno il reato come  il caso dell’art. 609 quater c.p. ( atti sessuali con minorenne).

Sappiamo che per l’art. 112 Cost. il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, ed è quindi affermato il principio della procedibilità d’ufficio da parte del P.M. ma in certi casi l’esercizio dell’azione penale è condizionato dal verificarsi di certe condizioni, le condizioni di procedibilità.

Queste sono la richiesta di procedimento, l’istanza di procedimento e l’autorizzazione a procedere.

Qui, però, ci interessa la querela, perché riguarda, come già detto, la persona offesa e costituisce un’eccezione alla regola sulla procedibilità d’ufficio da parte del pubblico ministero.

È prevista solo per alcuni reati (come la truffa ex art. 640 c.p.), e se non presentata, il pubblico ministero non potrà chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato.

La querela (artt. 120 e ss. c.p.) è l’atto con il quale la persona offesa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, manifesta la volontà che si proceda in relazione a un reato.

Può essere presentata per iscritto o oralmente, e in quest’ultimo caso è raccolta in un verbale sottoscritto dal querelante o dal suo procuratore speciale.

La presentazione della querela è sottoposta a termine e per l’art. 124 c.p. il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, ma per certi reati i termini possono essere diversi; per es. per i reati contro la libertà sessuale il termine è di sei mesi.

 

La querela o il diritto di proporre querela, può estinguersi in tre casi:

 

a) Morte della persona offesa: la morte della persona estingue il diritto di querela, ma se già presentata la morte della persona offesa non estingue il reato (art. 126 c.p.);

b) Rinuncia: la persona offesa prima di poter proporre querela, rinuncia in maniera espressa o tacita alla sua presentazione. La rinuncia è tacita quando si compiono atti incompatibili con la volontà di proporre querela (art.124 c.p.);

c) Remissione: estingue il reato, e si rimette una querela già presentata. Può essere espressa o tacita, e con tale atto o comportamento deve risultare la volontà del querelante che non si proceda per il reato subito. Non produce effetti se il querelato non l’accetta (artt. 152- 156 c.p.). Ricordiamo che per l’art. 162 ter per i reati precedibili a querela di parte, è possibile giungere all’estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie dell’imputato.