Il rapporto di causalità in ipotesi di concorso di cause

Video, introduzione alla lezione 2 

L’art. 40 c.p. pone la regola che per la responsabilità penale sia necessario causare l’evento.

Ma spesso accade che un certo evento non sia dovuto a una sola causa, ma a un concorso di cause. Se tutte questa cause sono state poste in essere da una sola persona, dal punto di vista della realizzazione dell’elemento oggettivo non vi saranno difficoltà ad attribuire l’evento a un solo responsabile.

Ma se le altre cause non provengono da una sola persona, ma sono state realizzate anche da altre persone o da fatti naturali, sarà necessario stabilire chi sono i responsabili e se in presenza di più cause concorrenti vi sia ancora il rapporto di causalità per tutti coloro che hanno realizzato una di queste cause.

In generale possiamo individuare, rispetto alla causa posta in essere dal soggetto che c’interessa, altre cause che possono essere antecedenti, concomitanti, sopravvenute.

Come esempio di causa antecedente, pensiamo al caso di un uomo già gravemente malato, che in seguito a uno schiaffo muoia.

Come causa concomitante, possiamo immaginare il caso di più persone, più infermiere, che magari all’insaputa l’una dell’altra, somministrano un farmaco allo stesso paziente provocandone la morte.

Come causa sopravvenuta, possiamo immaginare il caso di chi ferito in un incidente stradale, trasportato in ospedale, muoia per un’errata terapia.

Bene, in presenza di queste altre cause esiste, per la persona che consideriamo, il rapporto di causalità, oppure si spezza?

La risposta la ritroviamo nell’art. 41 c.p. comma 1 secondo cui: “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento”.

La risposta del codice penale sembra quindi netta, dal punto di vista del rapporto di causalità non è escluso dal concorso di dette cause.

Lo stesso codice, però, pone una deroga a detto principio nel secondo e terzo comma:

“Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

Il secondo comma ci dice, quindi, che il rapporto di causalità s’interrompe quando le cause sopravvenute sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. Questa parte del codice penale è molto problematica.

In primo luogo non si capisce perché solo il concorso di cause sopravvenute sia idoneo a interrompere il nesso di causalità, mentre non si considerano le cause concomitanti e preesistenti.

In secondo luogo si osserva che per risolvere i problemi che ci interessano si parte dalla considerazione che la causa posta in essere dal colpevole concorre con le altre a determinare l’evento: si tratta quindi di una concausa.

Ma l’art. 41 comma 2, parla di cause che sono state da sole sufficienti a determinare l'evento, e quindi si parla di una serie causale del tutto autonoma in grado, appunto, da sola a determinare l’evento.

Da ciò s’intende come il legislatore non risolve il problema del nesso di causalità, sia perché non dice cosa sia, sia perché dà una risposta non soddisfacente al problema delle concause. Per questo motivo è necessario definire il nesso di causalità secondo le diverse teorie.