Il
rapporto di causalità in ipotesi di concorso di cause
L’art. 40 c.p. pone la regola che per la responsabilità
penale sia necessario causare l’evento.
Ma spesso accade che un certo evento non sia dovuto a una
sola causa, ma a un concorso di cause. Se tutte questa cause sono state
poste in essere da una sola persona, dal punto di vista della
realizzazione dell’elemento oggettivo non vi saranno difficoltà ad
attribuire l’evento a un solo responsabile.
Ma se le altre cause non provengono da una sola persona, ma
sono state realizzate anche da altre persone o da fatti naturali, sarà
necessario stabilire chi sono i responsabili e se in presenza di più
cause concorrenti vi sia ancora il rapporto di causalità per tutti
coloro che hanno realizzato una di queste cause.
In generale possiamo individuare, rispetto alla causa posta
in essere dal soggetto che c’interessa, altre cause che possono essere
antecedenti, concomitanti, sopravvenute.
Come esempio di causa antecedente, pensiamo al caso di un
uomo già gravemente malato, che in seguito a uno schiaffo muoia.
Come causa concomitante, possiamo immaginare il caso di più
persone, più infermiere, che magari all’insaputa l’una dell’altra,
somministrano un farmaco allo stesso paziente provocandone la morte.
Come causa sopravvenuta, possiamo immaginare il caso di chi
ferito in un incidente stradale, trasportato in ospedale, muoia per
un’errata terapia.
Bene, in presenza di queste altre cause esiste, per la
persona che consideriamo, il rapporto di causalità, oppure si spezza?
La risposta la ritroviamo nell’art. 41 c.p. comma 1 secondo
cui: “Il concorso di cause
preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti
dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di
causalità fra l'azione od omissione e l'evento”.
La risposta del codice penale sembra quindi netta, dal
punto di vista del rapporto di causalità non è escluso dal concorso di
dette cause.
Lo stesso codice, però, pone una deroga a detto principio
nel secondo e terzo comma:
“Le cause
sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da
sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od
omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si
applica la pena per questo stabilita.
Il secondo comma ci dice, quindi, che il rapporto di
causalità s’interrompe quando le cause sopravvenute sono state da sole
sufficienti a determinare l’evento. Questa parte del codice penale è
molto problematica.
In primo luogo non si capisce perché solo il concorso di
cause sopravvenute sia idoneo a interrompere il nesso di causalità,
mentre non si considerano le cause concomitanti e preesistenti.
In secondo luogo si osserva che per risolvere i problemi
che ci interessano si parte dalla considerazione che la causa posta in
essere dal colpevole concorre con le altre a determinare l’evento: si
tratta quindi di una concausa.
Ma l’art. 41 comma 2, parla di cause che sono state
da sole sufficienti a determinare
l'evento, e quindi si parla di una serie causale del tutto autonoma
in grado, appunto, da sola a determinare l’evento.
Da ciò s’intende come il legislatore non risolve il
problema del nesso di causalità, sia perché non dice cosa sia, sia
perché dà una risposta non soddisfacente al problema delle concause. Per
questo motivo è necessario definire il nesso di causalità secondo le
diverse teorie. |