Il nesso
di causalità tra condotta ed evento
Di nesso di causalità può parlarsi per i reati dove
l’evento è elemento del reato, cioè dei reati
dove esiste un evento come elemento della fattispecie del reato.
Di conseguenza nei reati di pura condotta non
parleremo di evento nel reato, o almeno non parleremo di evento nel
reato dal punto di vista naturalistico. Da questo punto di vista,
abbiamo dei reati privi di evento dal punto di vista naturalistico.
Se però si accetta la tesi che vede sempre esistente
un evento nel reato come evento giuridico, intesa come offesa al bene
giuridico protetto, allora non ci saranno reati privi di evento.
Quando, però, si parla di nesso di casualità tra
condotta ed evento, il riferimento è principalmente alle regole degli
articoli 40 e 41 c.p. cioè alla produzione di un evento dal punto di
vista naturalistico.
L’evento può essere considerato come strettamente
naturalistico, come la morte di un uomo in seguito a una coltellata, o
anche dal punto di vista psicologico, come nella truffa dove gli
artifizi e raggiri del truffatore devono aver indotto in errore il
truffato. Mancando il nesso di causalità, non si realizza, sin
dall’inizio, la fattispecie di reato.
Per es. se la coltellata fosse stata inferta a un
uomo già deceduto, non ci sarebbe delitto di omicidio, o non ci sarebbe
truffa se gli artifizi e raggiri dell’agente non abbiano influito sulla
volontà dell’altra persona.
Un’elementare regola di logica, impone di verificare
se la condotta dell’agente e l’evento vi sia un rapporto di causa ed
effetto, in altre parole sarà necessario verificare se vi sia stato il
nesso di causalità; se questo esiste, si potrà verificare l’esistenza
degli altri elemento del reato, come l’elemento psicologico, o
l’esistenza o meno di cause di giustificazione.
Ma se non esiste questo nesso, ulteriori indagini
sulla condotta del soggetto agente potrebbero essere inutili, perché il
reato non si è realizzato, o, potremmo dire, non ha nemmeno cominciato a
realizzarsi, il suo percorso finisce lì.
Il nostro codice penale richiede l’esistenza del
nesso di causalità negli articoli 40 e 41 c.p.:
Cominciamo con l’art. 40.
1. Il primo comma stabilisce che "
nessuno può essere punito per un
fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza
della sua azione o omissione”.
2. Il secondo comma "
non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo ".
Si noti che il rapporto di causalità è previsto sia
per i reati di azione, sia per quelli di omissione.
Il secondo comma
dell’art. 40 si occupa del rapporto di causalità nei reati
omissivi; ne parleremo in seguito. |