Il nesso di causalità tra condotta ed evento

Video, introduzione alla lezione 2 

 

Di nesso di causalità può parlarsi per i reati dove l’evento è elemento del reato, cioè dei reati  dove esiste un evento come elemento della fattispecie del reato.

Di conseguenza nei reati di pura condotta non parleremo di evento nel reato, o almeno non parleremo di evento nel reato dal punto di vista naturalistico. Da questo punto di vista, abbiamo dei reati privi di evento dal punto di vista naturalistico.

Se però si accetta la tesi che vede sempre esistente un evento nel reato come evento giuridico, intesa come offesa al bene giuridico protetto, allora non ci saranno reati privi di evento.

Quando, però, si parla di nesso di casualità tra condotta ed evento, il riferimento è principalmente alle regole degli articoli 40 e 41 c.p. cioè alla produzione di un evento dal punto di vista naturalistico.

L’evento può essere considerato come strettamente naturalistico, come la morte di un uomo in seguito a una coltellata, o anche dal punto di vista psicologico, come nella truffa dove gli artifizi e raggiri del truffatore devono aver indotto in errore il truffato. Mancando il nesso di causalità, non si realizza, sin dall’inizio, la fattispecie di reato.

Per es. se la coltellata fosse stata inferta a un uomo già deceduto, non ci sarebbe delitto di omicidio, o non ci sarebbe truffa se gli artifizi e raggiri dell’agente non abbiano influito sulla volontà dell’altra persona.

Un’elementare regola di logica, impone di verificare se la condotta dell’agente e l’evento vi sia un rapporto di causa ed effetto, in altre parole sarà necessario verificare se vi sia stato il nesso di causalità; se questo esiste, si potrà verificare l’esistenza degli altri elemento del reato, come l’elemento psicologico, o l’esistenza o meno di cause di giustificazione.

Ma se non esiste questo nesso, ulteriori indagini sulla condotta del soggetto agente potrebbero essere inutili, perché il reato non si è realizzato, o, potremmo dire, non ha nemmeno cominciato a realizzarsi, il suo percorso finisce lì.

Il nostro codice penale richiede l’esistenza del nesso di causalità negli articoli 40 e 41 c.p.:

Cominciamo con l’art. 40.

1. Il primo comma stabilisce che " nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione”.

2. Il secondo comma " non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo ".

Si noti che il rapporto di causalità è previsto sia per i reati di azione, sia per quelli di omissione.

Il secondo comma  dell’art. 40 si occupa del rapporto di causalità nei reati omissivi; ne parleremo in seguito.