Concorso formale
di reati
Il primo comma dell'articolo 81 c.p. dedicato al concorso formale,
stabilisce: “è punito con la pena
che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al
triplo, chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni
di legge, ovvero commette con più violazioni della medesima disposizione
di legge”.
Il secondo comma dello stesso articolo 81 fissa poi un tetto alla pena
applicabile per effetto del cumulo, con lo stabilire che la pena
inflitta non può comunque essere superiore a quella che sarebbe
applicabile " a norma degli articoli precedenti ", e cioè per effetto di
cumulo materiale delle pene da infliggere per i singoli reati.
Dalla lettura del primo comma dell’art. 81 notiamo che il concorso
formale di reati può essere di due tipi:
1. Concorso omogeneo, quando
unica è la disposizione di legge violata (come nel caso di chi con un
solo colpo di arma da fuoco uccide più persone);
2. Concorso eterogeneo, quando
le disposizioni di legge violate sono più di una (come nel caso della
congiunzione carnale violenta con la propria sorella
poiché si violano con una sola azione due distinte norme).
L’art. 81, nella parte relativa al concorso formale, prevedeva che
questo poteva esservi solo quando con una sola azione o omissione si
fosse violata la stessa legge penale, ma nel 1974 è stato possibile
applicare la disciplina del concorso formale anche all’ipotesi in cui
con una sola azione o omissione si violassero più leggi penali.
Il legislatore, però, non ha precisato se esso sia applicabile anche
alle ipotesi in cui le pene previste per i singoli reati siano di specie
diversa, anche se omogenee (ad esempio reclusione e arresto, multa e
ammenda) o addirittura eterogenee (reclusione e multa, arresto e
ammenda), e se sia in ogni caso applicabile al concorso tra delitti e
contravvenzioni.
Sul punto è intervenuta
L’ipotesi riguarda in realtà il reato continuato, di cui parleremo
appresso, ma si può estendere, vista l’unicità dei problemi che sono
sorti con la modifica della disciplina del concorso formale, allo stesso
concorso formale. Secondo
Resta da risolvere il problema di quale pena applicare quando concorrono
pene di specie diversa;
Le soluzioni proposte sono diverse e possiamo ricordare quella che
vorrebbe la trasformazione della pena pecuniaria in una quota aggiuntiva
della pena detentiva, sulla base del criterio indicato nell'articolo 135
c.p. (che si occupa del ragguaglio tra le pene pecuniarie e quelle
detentive). |