Luci vedute o prospetti
Il codice civile regola in maniera dettagliata anche la possibilità di
ottenere luce e aria dal fondo del vicino aprendo delle finestre o balconi sul
muro che, oltre a far entrare luce e aria nella costruzione, permettono anche di
guardare il fondo del vicino, fatto che non sempre potrebbe essere gradito.
In primo luogo si distingue tra luci e vedute (art. 900 c.c.):
luci |
danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di
affacciarsi sul fondo del vicino |
vedute o prospetti |
permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o
lateralmente |
In merito alle luci si stabilisce che devono:
- essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino
e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre
centimetri quadrati
- avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal
pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse
sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori
- avere il lato inferiore ad una altezza non minore di due metri e mezzo dal
suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in
parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non
consenta di osservare l'altezza stessa.
Si stabilisce, inoltre, che le luci possono essere aperte dal proprietario del
muro contiguo al fondo altrui (art. 903 c.c.), ma se il il muro è comune
nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro. La
presenza di luci, tuttavia, non impedisce al vicino di acquistare la comunione
del muro medesimo né di costruire in aderenza(art. 904 c.c.)
In merito alle vedute è stabilito che:
- non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e
neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia
esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di
un metro e mezzo, né si possono parimenti costruire balconi o altri sporti,
terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di
affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo
tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere, ma il divieto cessa
allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica (art. 905 c.c.)
- quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo
vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre
metri, misurata a norma dell'articolo 905 c.c.