Liquidazione coatta amministrativa
nozione |
è una procedura
concorsuale speciale a carattere prevalentemente amministrativo
prevista per particolari categorie di imprese (come banche o
assicurazioni) per le quali è previsto un particolare controllo da
parte dello Stato a tutela degli interessi generali |
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura simile a quella
fallimentare, ma se ne differenzia per l'organo competente a disporla (autorità
amministrativa al posto del tribunale), e per i presupposti necessari per
l'adozione del provvedimento di liquidazione.
In questo caso, infatti, è necessario che si verifichino alcuni presupposti
previsti dalla leggi speciali che non si limitano al solo stato d'insolvenza;
vediamoli con l'aiuto della tabella ricordando che questi presupposti non devono
necessariamente essere presenti tutti insieme, ma anche singolarmente.
presupposti della
liquidazione coatta amministrativa |
stato
d'insolvenza |
violazione
di norme o atti amministrativi che comportino gravi
irregolarità di gestione |
ragioni di
pubblico interesse |
|
Altra differenza riguarda il tipo d'imprese assoggettabili alla procedura
che, a volte, non possono essere sottoposte a fallimento. Elenchiamone alcune:
imprese sottoposte alla liquidazione coatta
amministrativa
|
banche e società
facenti parte di un gruppo bancario (d.lgs.n.385\93) |
imprese di
assicurazione (d.lgs. n.174\1995) |
società
cooperative e consorzi di cooperative (art.2540 c.c.;l.400\75) |
monte titoli,
S.I.M. e S.I.C.A.V.(l.286\83;d.lgs.415\96;d.lgs.n.94\92) |
casse rurali ed
artigiane e consorzi agrari (r.d.1706\37;d.l.1235\48) |
Come già accennato, alcune di queste imprese (come le banche) possono essere
soggette solo alla liquidazione coatta amministrativa, mentre altre (come le
cooperative) sono assoggettabili sia al fallimento che alla liquidazione coatta.
Vediamo, quindi, come l'art. 196 l.f. regola quest'ultimo caso:
rapporti tra
liquidazione coatta e fallimento |
se vi
è prima la dichiarazione di fallimento questa preclude
la liquidazione coatta amministrativa |
se vi
è prima il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa questo preclude la dichiarazione di
fallimento |
|
La disciplina della liquidazione coatta prevista dalla legge fallimentare è
di carattere generale, poiché nella maggior parte dei casi vi sono leggi
speciali a regolare la procedura. In questa sede, quindi, si tratterà solo della
disciplina generale prevista dalle legge fallimentare, ma la stessa legge
fallimentare (art. 194) precisa quali sono le normative generali che, nonostante
siano tali, non possono essere derogate da leggi speciali, vediamole:
principi inderogabili
|
accertamento
giudiziale dello stato d'insolvenza e regolamentazione dei suoi
effetti (artt. 195 202
e 203 l.f.) |
regolamentazione dei rapporti tra fallimento e liquidazione coatta
(art. 196 l.f.)
|
regolamentazione
degli effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa,
i creditori e i rapporti giuridici preesistenti (artt.200
e 201 l.f.) |
norme relative alla responsabilità sussidiaria dei soci (art.211
l.f.)
|
formazione dello stato passivo (art. 209 l.f.)
|
regole relative alla chiusura della liquidazione (art.213 l.f.)
|
|
Elenchiamo, ora, gli altri aspetti relativi all'argomento oggetto della
nostra indagine:
1.Il provvedimento di liquidazione
e gli organi della procedura;
2.Gli effetti della
liquidazione coatta amministrativa
3.La
procedura di liquidazione;
4.Il
concordato nella liquidazione coatta.