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Video, legittima difesa |
nozione |
è l'ipotesi in cui si arreca un danno per esservi costretti
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La nozione civilistica sulla legittima difesa l'abbiamo ricavata "fondendo" l'art. 2044 c.c. e l'art. 52 c.p.
L'art. 2054, infatti, si limita a stabilire la mancanza di responsabilità di
chi agisce per legittima difesa, ma non specifica cos'è la legittima difesa.
Ci soccorre, allora, l'art. 52 c.p. secondo cui:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa |
Stabilito che non è punibile penalmente chi agisce per legittima difesa,
sarebbe poi assurdo ammettere che l'agente dovrebbe risarcire i danni
all'aggressore.
È vero, infatti, che in presenza di questa esimente
l'atto compiuto non è antigiuridico e, quindi, non produce quel danno ingiusto
di cui parla l'art. 2043 c.c.
Vediamo ora, in quale caso può parlarsi di legittima difesa analizzando gli articoli 2054 c.c. e 52 c.p.
In primo luogo è necessario che esista realmente una situazione di
pericolo e che non sia immaginaria.
Se mi trovo in un strada buia e, credendo
di essere aggredito, ferisco un passante, mi troverò in una situazione di errore
che non mi farà andare esente da responsabilità. In questo caso di errore sulla
esistenza dello stato di pericolo si risponderà per colpa, e non per dolo, per
non aver valutato adeguatamente la situazione pericolosa, stato psicologico
rilevante ai fini dell'entità del risarcimento.
Il pericolo deve essere attuale e non passato o futuro.
Se dopo essere stato rapinato riconosco per strada il mio aggressore, non potrò
ferirlo e poi invocare l'esimente.
Venendo ai requisiti dell'offesa questa deve essere ingiusta; non lo è, ad esempio, quella portata da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, come quando si esegue uno sfratto, lo è, invece, se l'aggressione proviene da un incapace.
L'aggressione deve essere rivolta a ledere un diritto, anche patrimoniale sia dell'aggredito sia di altri. Ci troveremo in ipotesi di legittima difesa anche quando si blocchi violentemente un ladro che sta per rubare una autovettura di proprietà altrui.
Anche la difesa deve avere specifiche caratteristiche.
In primo luogo deve essere necessaria per difendere il diritto, anche se
questo non vuol dire che l'aggredito debba sempre fuggire di fronte all'aggressore.
La difesa deve poi essere proporzionata all'offesa.
Non lo sarebbe nel
caso in cui di fronte ad una lieve aggressione, si reagisca ferendo gravemente
l'aggressore, anche se in queste ipotesi bisognerà valutare la situazione caso
per caso.
Quando non vi sia proporzionalità avremo l'ipotesi di eccesso colposo
di legittima difesa, che non esclude la responsabilità, anche se, in questa
ipotesi, si può ritenere, ai fini dell'entità del risarcimento, esistente un
concorso di colpa dell'aggressore con la conseguente applicazione, in base al
richiamo dell'art. 2056 c.c., dell'art. 1227 c.c.
La legge 26 aprile 2019 n. 36, che ha riformato la legittima difesa, ha
modificato l'art. 2044 cc. per regolare le conseguenze civili della
legittima difesa.
In primo luogo nei casi di legittima difesa c.d.
"domiciliare" cioè quella prevista dall'art. 52 c.p. commi 2,3, e 4, si
esclude la responsabilità civile di chi abbia agito in stato di legittima
difesa domiciliare.
Poi si prevede, nei casi di eccesso di legittima
difesa secondo il nuovo secondo comma dell'art. 55 c.p. quando l'agente non
sia punibile, la possibilità che
al danneggiato, vittima
dell’eccesso di legittima difesa, sia
dovuta un’indennità la
cui misura
è rimessa all'equo
apprezzamento del
giudice, tenuto
anche conto
della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale
della condotta posta in essere dal danneggiato.
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