Le universalità

 

 
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definizione

sono gli insiemi di cose mobili o di rapporti giuridici considerati in maniera unitaria

Il codice civile all'articolo 816 prevede solo le universalità di fatto, cioè quella pluralità di cose mobili appartenenti alla stessa persona cui è stata data una destinazione unitaria.

La dottrina, invece, ha individuato anche una nuova categoria di universalità non avente ad oggetto beni mobili, ma dei rapporti giuridici che si è voluto considerare in maniera unitaria. Esempio di questa seconda universalità è l'eredità.

Tornando alle universalità di fatto ne individuiamo le caratteristiche essenziali nell'essere composta da una pluralità di cose mobili e dal fatto che tutte queste appartengano allo stesso proprietario; c'è bisogno, inoltre, della volontà del proprietario stesso di destinarle ad uno scopo comune.
Come esempi di universalità di fatto possiamo citare una biblioteca, un gregge o l'azienda, anche se per quest'ultima vi sono dei dubbi circa la sua natura di universalità patrimoniale, vista l'eterogeneità gli elementi di cui è composta.

L'universalità di fatto si distingue dalle cose composte poiché non v'è coesione fisica tra gli elementi che la compongono

Si distingue dalle pertinenze perché non esiste rapporto di subordinazione tra un bene e l'altro

Dal punto di vista dei rapporti giuridici, è possibile chiedere la tutela attraverso l'azione di manutenzione che, vedremo, non è concessa per i beni mobili; per le universalità di mobili non vale la regola " il possesso vale titolo " nel senso che non si acquista la proprietà con la semplice trasmissione possesso, cosa accade invece per i beni mobili anche l'ipotesi in cui il possesso sia stato trasmesso da chi non è proprietario, ma sarà necessario che il possesso duri per dieci anni.

È comunque possibile che i singoli beni che compongono l'universalità siano oggetto di diversi rapporti giuridici: se sono possessore di una biblioteca posso venderla per intero, ma anche alienare singolarmente i libri che la compongono.

Giurisprudenza

Sulla natura delle universalità.

Cass. civ., 08-04-1948, n. 523

Allo scopo di individuare gli elementi costitutivi di una universalità di fatto, occorre contrapporre tale nozione a quella di cosa complessa o composta o di cosa semplice. Si ha quest'ultima quando i singoli elementi che la compongono sono fusi in un tutto organico (esistenza visibile a se stante), sì da renderne impossibile la separazione senza far perdere all'unità le sue qualità essenziali. Inoltre la cosa complessa consta dalla coesione di più elementi separabili talvolta in rapporto di principale ad accessorio, necessariamente unificati dallo scopo (universitates rerum cohaerentium). Invece la universitates facti sono costituite da una collezione di cose, di regola omogenee, appartenenti alla stessa persona (uni nomini subiectue), unificate da una destinazione durevole ( art. 816, comma 1, c.c.). Nella cosa composta vi è sintesi di più elementi o parti; nella universitas facti vi ha pluralità di cose semplici (corpora ex distantibus) e il nesso organico di coesione, che lega gli oggetti della collezione, è semplice creazione della volontà del proprietario, pur avendo radici profonde nei rapporti della vita.

FONTI 
Mon. Trib., 1948, 122 

 

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