Le universalità |
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Video, le universalità |
definizione |
sono gli insiemi di cose mobili o di rapporti giuridici considerati in maniera unitaria |
Il codice civile all'articolo 816 prevede solo le universalità di fatto, cioè quella pluralità di cose mobili appartenenti alla stessa persona cui è stata data una destinazione unitaria.
La dottrina, invece, ha individuato anche una nuova categoria di universalità non avente ad oggetto beni mobili, ma dei rapporti giuridici che si è voluto considerare in maniera unitaria. Esempio di questa seconda universalità è l'eredità.
Tornando alle universalità di fatto ne individuiamo le caratteristiche
essenziali nell'essere composta da una pluralità di cose mobili e dal
fatto che tutte queste appartengano allo stesso proprietario; c'è
bisogno, inoltre, della volontà del proprietario stesso di destinarle ad uno
scopo comune.
Come esempi di universalità di fatto possiamo citare una
biblioteca, un gregge o l'azienda, anche se per quest'ultima vi sono dei dubbi
circa la sua natura di universalità patrimoniale, vista l'eterogeneità gli
elementi di cui è composta.
L'universalità di fatto si distingue dalle cose composte poiché non v'è coesione fisica tra gli elementi che la compongono |
Si distingue dalle pertinenze perché non esiste rapporto di subordinazione tra un bene e l'altro |
Dal punto di vista dei rapporti giuridici, è possibile chiedere la tutela attraverso l'azione di manutenzione che, vedremo, non è concessa per i beni mobili; per le universalità di mobili non vale la regola " il possesso vale titolo " nel senso che non si acquista la proprietà con la semplice trasmissione possesso, cosa accade invece per i beni mobili anche l'ipotesi in cui il possesso sia stato trasmesso da chi non è proprietario, ma sarà necessario che il possesso duri per dieci anni.
È comunque possibile che i singoli beni che compongono l'universalità siano oggetto di diversi rapporti giuridici: se sono possessore di una biblioteca posso venderla per intero, ma anche alienare singolarmente i libri che la compongono.
Giurisprudenza
Sulla natura delle universalità.
Cass. civ., 08-04-1948,
n. 523
Allo scopo di individuare
gli elementi costitutivi di una universalità di fatto, occorre contrapporre tale
nozione a quella di cosa complessa o composta o di cosa semplice. Si ha
quest'ultima quando i singoli elementi che la compongono sono fusi in un tutto
organico (esistenza visibile a se stante), sì da renderne impossibile la
separazione senza far perdere all'unità le sue qualità essenziali. Inoltre la
cosa complessa consta dalla coesione di più elementi separabili talvolta in
rapporto di principale ad accessorio, necessariamente unificati dallo scopo (universitates
rerum cohaerentium). Invece la universitates facti sono costituite da una
collezione di cose, di regola omogenee, appartenenti alla stessa persona (uni
nomini subiectue), unificate da una destinazione durevole ( art. 816, comma 1,
c.c.). Nella cosa composta vi è sintesi di più elementi o parti; nella
universitas facti vi ha pluralità di cose semplici (corpora ex distantibus) e il
nesso organico di coesione, che lega gli oggetti della collezione, è semplice
creazione della volontà del proprietario, pur avendo radici profonde nei
rapporti della vita.
FONTI
Mon. Trib.,
1948, 122
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