Le promesse unilaterali

le promesse unilaterali
(art. 1987 c.c.)

sono negozi giuridici unilaterali con i quali un soggetto assume delle obbligazioni a  suo esclusivo carico.
Il negozio si perfeziona indipendentemente dalla accettazione del promissario 

 
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Secondo l'art. 1987

La promessa unilaterale non produce effetti al di fuori dei casi ammessi dalla legge

L'art. 1987 prevede in generale le promesse unilaterali, ma non crea un autonoma figura di fonti delle obbligazioni poiché stabilisce che queste promesse "non producono effetti al di fuori dei casi ammessi dalla legge".

Ma cosa sono le promesse unilaterali?

Non sono dei contratti, perché provengono da una parte sola, non sono degli atti illeciti ma sono negozi giuridici perfetti validi solo nei casi previsti dalla legge, come prevede l'art. 1987.

Nel nostro studio ci soffermeremo sulle principali figure di promesse unilaterali  e cioè:

  1. promessa di pagamento e ricognizione di debito.
     
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