Le azioni di disconoscimento di paternità, di contestazione e reclamo dello stato di figlio

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Dobbiamo ora occuparci, seguendo l’ordine del codice civile, delle azioni di disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo dello stato di figlio. In altre parole dobbiamo analizzare gli aspetti, potremmo dire, tecnici della questione, che possiamo così riassumere:

·         individuazione dei legittimati attivi, cioè dei soggetti cui spetta promuovere le azioni e eventuale trasmissibilità delle stesse azioni.

·         individuazione dei legittimati passivi, cioè di coloro che devono essere chiamati in giudizio come controparti dei legittimati attivi;

·         termini per agire, sospensione degli stessi, e eventuale imprescrittibilità delle azioni.

Proprio perché si tratta di argomenti che riguardano in generale gli aspetti essenziali delle azioni di disconoscimento, contestazione e reclamo, il codice civile se ne occupa al libro primo del titolo VII in apposto capo, il III, e cioè negli articoli 244 -249.
In verità, nonostante gli sforzi effettuati, la sistemazione risulta un po’ disomogenea, perché le regole sulla legittimazione all’azione di disconoscimento di paternità non sono poste tra i detti articoli ma nell’art. 243 bis, e forse sarebbe stato meglio trasferire tutte queste regole nel codice di procedura civile, se non altro per rendere più omogeneo e comprensibile il tutto, senza saltare da un codice all’altro. Quale che sia la tecnica usata dal legislatore, cominciamo  a parlare della legittimazione all’azione di disconoscimento di paternità ex art. 243 bis.

Legittimazione all’azione di disconoscimento di paternità:

  • legittimati attivi: l'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
  • legittimati passivi (art. 247): il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

Regole particolari sono state previste in caso di soggetti minori o interdetti, o nel caso in cui il presunto padre, il presunto figlio o la madre siano morti, ce ne occuperemo in seguito.  Oggetto dell’azione è la mancanza del rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre; chi promuove il giudizio dovrà provare proprio questa circostanza, mentre non è considerata prova la dichiarazione della sola madre che neghi la paternità.

Veniamo ai termini per agire con le diverse azioni di disconoscimento, contestazione e reclamo ex art. 244.

Cominciamo con la madre:                                                          

  • L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio oppure dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento e comunque non oltre cinque anni dalla nascita del figlio (art. 244 comma 4).

 

Passiamo ora al marito, presunto padre, quando si trovava nel luogo dove è nato il figlio:

  • Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo della nascita nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. L’azione non può comunque essere proposta oltre cinque anni dalla nascita del figlio (art. 244 comma 4).

Occupiamoci sempre del marito, presunto padre, quando non si trovava nel luogo dove è nato il figlio:

  • Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine è sempre di un anno che, però decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

 

Abbiamo ancora altri due legittimati all’azione di disconoscimento, il presunto figlio e il curatore speciale nel caso il figlio sia minorenne; vediamo allora in quali termini possono proporre l’azione.

Cominciamo dal figlio maggiorenne:

  • L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età ed è, solo per lui, imprescrittibile.

E passiamo al figlio minorenne:

  • L'azione di disconoscimento può essere  promossa anche da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni oppure del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore ai quattordici anni.

 

Abbiamo quindi visto che per il figlio non c’è termine per la proposizione dell’azione, mentre per i genitori  vi sono dei termini da rispettare per promuovere l’azione di disconoscimento di paternità. Per i termini fissati dall’art. 244 per l’azione di disconoscimento l’art. 245 prevede, in generale, la sospensione nei seguenti casi:

Sospensione del termine per l’azione di disconoscimento, casi:

Abbiamo visto, sino ad ora, due questioni fondamentali, legittimazione all’azione di disconoscimento della paternità e i termini per la promozione.
Il mio, e il vostro, lavoro, non è però finito, perché dobbiamo occuparci della trasmissibilità del’azione di disconoscimento, in caso di eventi particolari, e delle altre azioni di contestazione e reclamo dello stato di figlio.
Cominciamo con la trasmissibilità dell’azione di disconoscimento di paternità ex art. 246, che può essere trasmessa in caso di morte del padre della madre o figlio.

Per il presunto padre e la madre:

Come si vede si tratta del caso dei morte del padre e della madre ma prima del termine dell’art. 244. Se invece tali soggetti sono morti dopo lo spirare del termine, non sarà possibile proporre l’azione, nemmeno per i discendenti o ascendenti.
Nel caso in cui il termine non sia ancora maturato, il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Passiamo ora alla trasmissibilità dell’azione di disconoscimento di paternità che poteva essere proposta dal presunto figlio.

L’azione può essere proposta anche da un curatore speciale ex comma 6 dell’art. 244 e, per i soggetti che hanno ricevuto la legittimazione ad agire, si applica la sospensione dei termini prevista dall’art. 245.

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