La responsabilità patrimoniale
Passiamo ora a considerare la responsabilità dei membri
dell’impresa sociale per le obbligazioni assunte.
Abbiamo visto che un gran numero di enti privati possono divenire impresa
sociale; di conseguenza la responsabilità dovrebbe essere quella prevista per il
tipo di ente che svolge tale attività; quindi se si tratta di s.n.c. dovremmo
avere la responsabilità illimitata e solidale per tutti i soci, se, invece, si
tratti di una s.r.l. la responsabilità è del solo patrimonio sociale.
Ma per favorire l’impresa sociale queste regole sono in parte derogate; è stabilito, infatti, che se l’impresa nelle organizzazioni ha un patrimonio superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio, e ciò dovrebbe valere anche per la responsabilità degli accomandatari.
Questo però non vuol dire che le regole sulla responsabilità patrimoniale possano essere derogate in peius, come nel caso della s.r.l. che si può costituire con un capitale sociale di diecimila euro, perché l’art. 6 del d.lgs. n. 155\2006, fa comunque salve le regole sulla responsabilità limitata già previste per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, cioè, in definitiva, sulle regole per le società di capitali.
Potrebbe accadere, però, che durante la gestione il patrimonio subisca perdite di oltre un terzo, rispetto ai ventimila euro, e in tal caso delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente
anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa, ma non gli associati. A quest’ultima regola, però, non sono soggetti gli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, una differenza non logica e probabilmente incostituzionale.