La Surrogazione |
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Video, surrogazione
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Come abbiamo già visto, nella cessione del credito, il creditore
stipula un contratto con un terzo per cedergli la sua posizione di creditore.
È questo il modo ordinario per cedere il credito a
qualcuno, ma ci si potrebbe porre una domanda; se un terzo, si presenta dal
creditore e paga il debito, essendo ben consapevole di pagare un debito non suo,
diventerà per questo nuovo creditore? Se vado da un creditore che deve avere
1.000 da Tizio, e pago il debito di Tizio, divento per questo il (nuovo)
creditore di Tizio?
La risposta è no.
Ciò accade perché l'adempimento, se esatto, da chiunque provenga estingue
l'obbligazione, e quindi Tizio sarà liberato e nulla potrò pretendere da lui;
magari ho adempiuto perché Tizio è mio amico, e volevo liberarlo dal debito.
L'ipotesi di cui stiamo parlando è quindi quella dell'art. 1180 c.c. secondo
cui:
L’obbligazione può essere
adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi
non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
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Può darsi, però, che il pagamento non estingua l'obbligazione, ma solo se accompagnato da circostanze diverse da quelle previste dall'art. 1180, e sono queste le ipotesi previste dal codice civile agli articoli 1201- 1203, nella sezione appunto intitolata "del pagamento per surrogazione".
Cominciamo allora, a vedere la prima di queste ipotesi, quella dell'art. 1201 c.c.
surroga per volontà del creditore |
Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento |
Cosa accade in questo caso? Accade che il terzo si reca
dal debitore per adempiere, e il creditore non si limita a ricevere il
pagamento, ma lo surroga nei suoi diritti di creditore, insomma il terzo diviene
nuovo creditore. Osserviamo che per giungere a ciò sarà sicuramente accaduto che
il terzo avrà avanzato tale richiesta al creditore, e che il creditore potrebbe
anche non surrogarlo (può surrogarlo dispone l'art. 1201); se però decide
di surrogare il terzo, il creditore dovrà seguire certe forme:
1. vi sarà un atto di surrogazione dove il
creditore dichiara espressamente di surrogare il terzo nei propri diritti;
2. la surroga deve essere contemporanea al pagamento e questo avverrà di solito
nel momento in cui il creditore rilascia al terzo la quietanza (ex art. 1199
c.c.).
Se non sono rispettate queste 2 condizioni con il pagamento il terzo estingue l’obbligazione senza sostituirsi al debitore.
Passiamo alla surroga per volontà del debitore ex art. 1202 c.c.
surroga per volontà del debitore |
Il debitore, che
prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di
pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore,
anche senza il consenso di questo. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione. |
Qui cosa accade?
Accade che è il debitore originario che paga, ma con soldi non suoi, ma presi a
mutuo; insomma il debitore si è fatto prestare i soldi per pagare il suo debito,
ma chiede, secondo le tre condizioni riportate in tabella, di surrogare il
mutuante (cioè colui che gli ha prestato i soldi), nei diritti del creditore. Se
tutte le condizioni sono state rispettate, il mutuante diverrà nuovo creditore.,
diversamente si avrà solo l'effetto dell'art. 1180.
E veniamo all'ultimo caso, quello dell'art. 1203 c.c. di cui si riporta il testo:
1203. Surrogazione
legale. — La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato; 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge |
Negli altri due casi di surrogazione, il semplice
pagamento non bastava a produrre la surrogazione, ma era necessaria la volontà
del creditore o del debitore, qui invece il pagamento non produce l'estinzione
dell'obbligazione ex art. 1180 c.c. ma la surrogazione automatica, ope legis, di
chi a pagato nella posizione di creditore; si tratta di ipotesi eccezionali,
proprio perché derogano alla regola dell'art. 1180.
Analizziamo una di queste ipotesi, la prima;
poniamo che c'è un creditore ipotecario, e un altro creditore (anche
chirografario) dello stesso debitore;
il creditore ipotecario è preferito sia rispetto ai creditori chirografari, sia
rispetto agli altri creditori ipotecari sullo stesso bene, ma di grado
successivo al suo;
poniamo allora che un creditore chirografario, sapendo che difficilmente sarà
pagato perché c'è un creditore ipotecario prima di lui, vada da questo e gli dica:
" Salve Sempronio! Io sono Mevio, il creditore di Tizio, come lo sei tu, che
però sei garantito da ipoteca, mentre io sono un povero creditore chirografario; Tizio ti deve 1.000, ecco i 1.000!"
Ciò fatto, Mevio assumerà la stessa posizione di Sempronio per effetto di legge;
ovviamente abbiamo semplificato l'ipotesi, perché il tutto deve coordinarsi con
la specifica disciplina dell'ipoteca, ma il principio è quello indicato
nell'esempio.
Chiudiamo l’argomento con due situazioni che riguardano la surrogazione; in primo luogo la surrogazione ha effetto anche nei confronti dei terzi che garantivano il debito; in secondo luogo è possibile che vi sia anche un pagamento parziale; secondo l’art. 1205 c.c. il pagamento parziale non impedisce la surrogazione, ma il terzo e il creditore originario concorreranno verso il creditore in proporzione di quanto è loro dovuto, anche se è possibile il patto contrario.
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