La proposta irrevocabile

 
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Abbiamo visto che la proposta può essere revocata a norma dell'art. 1328 comma 1; questo potere di revoca può, tuttavia, rendere incerto l'accettante sulla effettiva stipula del contratto e, potrebbe condizionare la sua stessa decisione di accettare o meno la proposta.

Per questo motivo, e per meglio tutelare la certezza dei commerci, il codice civile prevede una serie di ipotesi dove la proposta (e a volte anche l'accettazione) non sono revocabili. Cominciamo dal primo caso disciplinato dall'art. 1329 c.c.

proposta irrevocabile per volontà del proponente

il proponente si può obbligare a rendere irrevocabile la proposta per un certo tempo; la proposta rimane irrevocabile anche nel caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente, a meno che la natura dell'affare o altre circostanze rendano revocabile la proposta

Come si vede il proponente per accentuare la serietà della sua proposta, la rende irrevocabile e, di conseguenza, sarebbe inefficace la sua eventuale revoca. Questo non vuol dire che il proponente debba essere legato per sempre alla sua proposta; accade, infatti, che la revoca è efficace nel caso in cui giunga dopo la scadenza del temine di efficacia della proposta e sempre che, nel detto termine, non sia giunta al proponente l'accettazione  del contratto. Non c'è poi bisogno di aspettare la scadenza del termine di efficacia nel caso in cui l'oblato (e cioè l'altra parte) la rifiuti o l'accetti  in maniera difforme.
Ricordiamo, inoltre, che se è stata avanzata una proposta irrevocabile, questa rimane tale anche se il proponete muore o diviene incapace.
D'altro canto la proposta o l'accettazione  rimane efficace ( e quindi non è revocata) quando è fatta dall'imprenditore che muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto , salvo, però, che si tratti di piccoli imprenditori o quando la natura dell'affare o altre circostanze rendano revocabile la proposta (art. 1330 c.c.).

Consideriamo ora gli altri casi di proposta irrevocabile.

diritto di opzione
(art. 1331 c.c.)

nasce da un precedente accordo che ha ad oggetto un futuro contratto. Le parti convengono che una formuli la proposta contrattuale, mentre l'altra è libera di accettarla o meno in termine stabilito. La proposta formulata si considera irrevocabile a norma dell'art. 1329 c.c.

 Con l'accettazione, e quindi con l'esercizio del diritto di opzione, il contratto si conclude senza bisogno di ulteriori manifestazioni di volontà.

contratto con obbligazioni a carico del solo proponente
( art. 1333 c.c.)

la proposta di concludere un contratto da cui scaturiscono obbligazioni solo a carico del proponente si considera irrevocabile non appena giunge a conoscenza del destinatario 

Ci occupiamo di questo tipo di contratto unilaterale (ma, attenzione, sempre con almeno due parti come tutti i contratti) in questa sede perché contiene il riferimento alla proposta irrevocabile, ma sicuramente la parte più interessante dell'ipotesi dell'art. 1333 è quella contenuta nel secondo comma, secondo cui il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, ma nel caso in cui non ci sia questo rifiuto il contratto è concluso.
È uno dei casi in cui la legge dà valore al silenzio, equiparandolo a accettazione contrattuale.

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