La mora del creditore |
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L'articolo 1206
del codice civile indica le condizioni alle quali può aversi mora del
creditore; si tratta di una situazione atipica dove il creditore, invece
di ottenere quanto gli è dovuto, rifiuta o ostacola l'adempimento del
debitore. Il codice civile
parla di " mora del creditore " accostandola, almeno dal punto di vista
terminologico, alla ben più frequente mora del debitore. In realtà si
tratta di situazioni completamente differenti, perché il creditore non
è obbligato ma solo onerato a ricevere la prestazione, mentre il
debitore è obbligato ad adempiere; tuttavia il comportamento del
creditore può causare difficoltà e danni al debitore che per questo
motivo deve avere il modo di liberarsi all'obbligazione anche quando il
creditore non voglia. C’è un’altra
osservazione da fare sulla mora del creditore rispetto alla mora del
debitore; come vedremo costituire in mora il debitore è abbastanza
semplice, basta una comunicazione e spesso questa comunicazione non è
nemmeno necessaria. La mora del
creditore dà luogo invece a un vero procedimento, di solito con
l’intervento dell’ufficiale giudiziario e anche con il possibile
intervento del giudice, un procedimento che poi si complica
ulteriormente quando il debitore vuole ottenere la liberazione
definitiva dalla sua obbligazione nei confronti del debitore. La disciplina
della mora del creditore è contenuta in ben 12 articoli del codice
civile (1206 e ss) cui si aggiungono altri 9 articoli delle disposizioni
d’attuazione al codice civile (artt. 73-80) che entrano nel dettaglio
delle procedure previste per la mora del creditore. Per non
complicare troppo l’esposizione, ci limiteremo alla disciplina del
codice senza considerare le ulteriori regole contenute nel disposizioni
di attuazione al codice. Di certo il
debitore che vuole costituire in mora il creditore si trova in
difficoltà di non poco conto, anche perché per lui possono scattare le
conseguenze di un suo ritardo nell’adempimento. Meno male, però,
che il legislatore si è ricordato di questo povero debitore che vorrebbe
adempiere ma non ci riesce per il comportamento del creditore
offrendogli una (piccola) ancora di salvezza. Il riferimento è
all’art. 1220 c.c. e all’offerta non formale che il debitore fa della
prestazione al creditore. Per
il 1220 il debitore non è in mora ( la sua mora non quella del
creditore) quando abbia tempestivamente fatto offerta della prestazione
dovuta, salvo che il creditore non l’abbia rifiutata per un motivo
legittimo. In altre parole
se il debitore, senza seguire le complicate procedure previste per la
mora del creditore, offra la prestazione al creditore ( la offra, non si
dichiari pronto ad offrirla), e questa sia tempestiva e esatta, non
subirà gli effetti della sua mora, cioè la mora del debitore, almeno
questo, potremmo dire. Sta di fatti che
nella pratica prima di giungere alla vera e propria procedura della mora
del creditore, il debitore si è visto di solito respingere dal creditore
un’offerta non formale avanzata ex art. 1220 c.c.. Ma vediamo come
fa il debitore a costituire in mora il creditore. Punto di partenza
della procedura è una particolare offerta della prestazione, che dovrà
seguire delle forme particolari e per questo motivo è detta offerta
solenne (o anche formale). Solo se l’offerta
seguirà le forme previste dalla legge, si produrranno gli effetti della
mora del debitore. L’offerta
solenne deve seguire delle regole preliminari, previste dall’art. 1208
c.c. e precisamente affinché l’offerta sia valida è necessario che: 1) che sia
fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere
per lui; 2) che sia
fatta da persona che può validamente adempiere; 3) che
comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o
degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non
liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il
termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore; 5) che si sia
verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione; 6) che
l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; 7) che
l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Inoltre il
debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario
per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque
ne limitino la disponibilità. Ciò posto
l’offerta solenne deve essere fatta in due forme diverse, e a seconda
del tipo di prestazione di distinguono: a) offerta reale; b) offerta per
intimazione. a) Offerta
reale (art. 1209 comma 1 c.c.- art. 73 disp. att. c.c.) : quando
l'obbligazione ha per oggetto danaro titoli di credito ovvero cose
mobili da consegnare al domicilio del creditore; in sostanza per il
tramite dell’ufficiale giudiziario o di un notaio si cerca di consegnare
direttamente al domicilio del creditore, il danaro, i titoli di credito
o le cose mobili che devono essere consegnate al debitore.
Distinguiamo
diverse ipotesi di offerta per intimazione: 1) Cose mobili da
consegnare in luogo diverso dal domicilio del debitore (art. 1209 comma
2 c.c. - 75 disp. att. c.c.):): l'offerta consiste nell'intimazione al
creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme
prescritte per gli atti di citazione. 2) Consegna di un
immobile (1216 c.c.- 75 disp. att. c.c.): l'offerta consiste
nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve
essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 3) Obbligazioni
di fare (1217 c.c.- 80 disp. att. c.c.): il creditore è costituito in
mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli
atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. Ma quali sono
gli effetti della mora del creditore? Ce li descrive
l’art. 1207 c.c. comma 1: Effetti della
mora del creditore: b) non sono più
dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati
percepiti dal debitore. c) il creditore è
tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere
le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Ora potremmo
pensare che la procedura sia finita qui, visto che il debitore è
riuscito a costituire in mora il debitore, ma qualcosa d’importante non
l’ha ancora ottenuta: la sua liberazione dall’obbligazione. Certo può
capitare che il creditore accetti l’offerta (artt. 74 e 75 disp. att.
c.c.) e il debitore ottiene la sua liberazione, ma può anche darsi che
il creditore non accetti l’offerta o non si presenti a prendere le cose
in seguito all’intimazione (art. 1211 c.c.). In tal caso il
debitore se vuole ottenere la sua liberazione deve (di regola)
depositare le cose oggetto dell’offerta, mettendole così a disposizione
del creditore. In alternativa al
deposito delle cose il debitore può farsi autorizzare dal tribunale alla
vendita delle cose se deperibili o quando la custodia sia troppo
dispendiosa. Dopo la vendita
dovrà depositare il prezzo ottenuto dalla vendita (art. 1211 c.c.). Il deposito deve
avere particolari requisiti per la sua validità descritti dall’art. 1212
c.c. e dall’art. 76 disp. att.
c.c. Vediamo quindi i
requisiti di validità del deposito ex art. 1212: Per la
validità del deposito è necessario: 1) che sia
stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta
sarà depositata; 2) che il
debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti
fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in
mancanza, dal giudice; 3) che sia
redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la
natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del
creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito; 4) che in
caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito
gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata. Il deposito
che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un
istituto di credito.
Bene, è stato
effettuato il deposito, il debitore ottiene così la sua liberazione? No,
è necessario che il deposito sia stato accettato dal creditore, oppure
prima dell’accettazione del creditore sia stato riconosciuto valido con
sentenza passata in giudicato (art. 1213 c.c.). Se poi dopo
l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza
che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il
deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i
fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che
garantivano il credito. Tutte le spese
per l’offerta e per il deposito, quando sono validi, sono a carico del
creditore. Chiudiamo
l’argomento ricordando che esiste anche un terzo tipo d’offerta, meno
frequente rispetto alle altre due, cioè la reale e per intimazione, e
cioè l’offerta secondo gli usi. Secondo l’art.
1214 c.c. Se il
debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle
prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si
verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma
dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato
valido con sentenza passata in giudicato.
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