La mora del creditore

 

nozione
(art. 1206 c.c.)

il creditore è in mora quando senza alcun motivo legittimo si rifiuta di ricevere il pagamento offerto dal debitore nei modi indicati dalla legge oppure non compie quanto è necessario affinché debitore possa adempiere all'obbligazione

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L'articolo 1206 del codice civile indica le condizioni alle quali può aversi mora del creditore; si tratta di una situazione atipica dove il creditore, invece di ottenere quanto gli è dovuto, rifiuta o ostacola l'adempimento del debitore.
Questa situazione, per quanto paradossale possa sembrare, avviene nella realtà, poiché il creditore, per i motivi più vari, cerca di mantenere una posizione di supremazia nei confronti della persona del debitore, supremazia che appunto gli deriva dall'esistenza del vincolo obbligatorio. 

Il codice civile parla di " mora del creditore " accostandola, almeno dal punto di vista terminologico, alla ben più frequente mora del debitore.

In realtà si tratta di situazioni completamente differenti, perché il creditore non è obbligato ma solo onerato a ricevere la prestazione, mentre il debitore è obbligato ad adempiere; tuttavia il comportamento del creditore può causare difficoltà e danni al debitore che per questo motivo deve avere il modo di liberarsi all'obbligazione anche quando il creditore non voglia.

C’è un’altra osservazione da fare sulla mora del creditore rispetto alla mora del debitore; come vedremo costituire in mora il debitore è abbastanza semplice, basta una comunicazione e spesso questa comunicazione non è nemmeno necessaria.

La mora del creditore dà luogo invece a un vero procedimento, di solito con l’intervento dell’ufficiale giudiziario e anche con il possibile intervento del giudice, un procedimento che poi si complica ulteriormente quando il debitore vuole ottenere la liberazione definitiva dalla sua obbligazione nei confronti del debitore.

La disciplina della mora del creditore è contenuta in ben 12 articoli del codice civile (1206 e ss) cui si aggiungono altri 9 articoli delle disposizioni d’attuazione al codice civile (artt. 73-80) che entrano nel dettaglio delle procedure previste per la mora del creditore.

Per non complicare troppo l’esposizione, ci limiteremo alla disciplina del codice senza considerare le ulteriori regole contenute nel disposizioni di attuazione al codice.

Di certo il debitore che vuole costituire in mora il creditore si trova in difficoltà di non poco conto, anche perché per lui possono scattare le conseguenze di un suo ritardo nell’adempimento.

Meno male, però, che il legislatore si è ricordato di questo povero debitore che vorrebbe adempiere ma non ci riesce per il comportamento del creditore offrendogli una (piccola) ancora di salvezza.

Il riferimento è all’art. 1220 c.c. e all’offerta non formale che il debitore fa della prestazione al creditore.

Per  il 1220 il debitore non è in mora ( la sua mora non quella del creditore) quando abbia tempestivamente fatto offerta della prestazione dovuta, salvo che il creditore non l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.

In altre parole se il debitore, senza seguire le complicate procedure previste per la mora del creditore, offra la prestazione al creditore ( la offra, non si dichiari pronto ad offrirla), e questa sia tempestiva e esatta, non subirà gli effetti della sua mora, cioè la mora del debitore, almeno questo, potremmo dire.

Sta di fatti che nella pratica prima di giungere alla vera e propria procedura della mora del creditore, il debitore si è visto di solito respingere dal creditore un’offerta non formale avanzata ex art. 1220 c.c..

Ma vediamo come fa il debitore a costituire in mora il creditore.

Punto di partenza della procedura è una particolare offerta della prestazione, che dovrà seguire delle forme particolari e per questo motivo è detta offerta solenne (o anche formale).

Solo se l’offerta seguirà le forme previste dalla legge, si produrranno gli effetti della mora del debitore.

L’offerta solenne deve seguire delle regole preliminari, previste dall’art. 1208 c.c. e precisamente affinché l’offerta sia valida è necessario che:

1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;

2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;

3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;

6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;

7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.

Inoltre il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità.

Ciò posto l’offerta solenne deve essere fatta in due forme diverse, e a seconda del tipo di prestazione di distinguono:

a) offerta reale;

b) offerta per intimazione.

 

a) Offerta reale (art. 1209 comma 1 c.c.- art. 73 disp. att. c.c.) : quando l'obbligazione ha per oggetto danaro titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore; in sostanza per il tramite dell’ufficiale giudiziario o di un notaio si cerca di consegnare direttamente al domicilio del creditore, il danaro, i titoli di credito o le cose mobili che devono essere consegnate al debitore.


b) Offerta per intimazione : in questo caso si intima al creditore di ricevere la prestazione.

Distinguiamo diverse ipotesi di offerta per intimazione:

1) Cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del debitore (art. 1209 comma 2 c.c. - 75 disp. att. c.c.):): l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

2) Consegna di un immobile (1216 c.c.- 75 disp. att. c.c.): l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209. In questo caso, si noti, il debitore può liberarsi dell’obbligazione chiedendo al giudice la nomina di un sequestratario. La liberazione avviene dal momento della consegna del bene al sequestratario. (1216 comma 2).

3) Obbligazioni di fare (1217 c.c.- 80 disp. att. c.c.): il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

 Seguendo queste procedure il creditore è costituito in mora e gli effetti della mora decorrono dal giorno dell’offerta, ma non in maniera automatica, ma in seguito a convalida giudiziale della stessa offerta o accettazione dell’offerta da parte del creditore (art. 1207 comma 2 c.c.).

Ma quali sono gli effetti della mora del creditore?

Ce li descrive l’art. 1207 c.c. comma 1:

Effetti della mora del creditore:
a) è a suo carico  l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.

b) non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

c) il creditore è  tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Ora potremmo pensare che la procedura sia finita qui, visto che il debitore è riuscito a costituire in mora il debitore, ma qualcosa d’importante non l’ha ancora ottenuta: la sua liberazione dall’obbligazione.

Certo può capitare che il creditore accetti l’offerta (artt. 74 e 75 disp. att. c.c.) e il debitore ottiene la sua liberazione, ma può anche darsi che il creditore non accetti l’offerta o non si presenti a prendere le cose in seguito all’intimazione (art. 1211 c.c.).

In tal caso il debitore se vuole ottenere la sua liberazione deve (di regola) depositare le cose oggetto dell’offerta, mettendole così a disposizione del creditore.

In alternativa al deposito delle cose il debitore può farsi autorizzare dal tribunale alla vendita delle cose se deperibili o quando la custodia sia troppo dispendiosa.

Dopo la vendita dovrà depositare il prezzo ottenuto dalla vendita (art. 1211 c.c.).

Il deposito deve avere particolari requisiti per la sua validità descritti dall’art. 1212 c.c.  e dall’art. 76 disp. att. c.c.

Vediamo quindi i requisiti di validità del deposito ex art. 1212:

Per la validità del deposito è necessario:

1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;

4) che in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.

 

Bene, è stato effettuato il deposito, il debitore ottiene così la sua liberazione? No, è necessario che il deposito sia stato accettato dal creditore, oppure prima dell’accettazione del creditore sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato (art. 1213 c.c.).

Se poi dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.

Tutte le spese per l’offerta e per il deposito, quando sono validi, sono a carico del creditore.

Chiudiamo l’argomento ricordando che esiste anche un terzo tipo d’offerta, meno frequente rispetto alle altre due, cioè la reale e per intimazione, e cioè l’offerta secondo gli usi.

Secondo l’art. 1214 c.c.

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

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