La legittimazione e i termini nelle azioni di contestazione e reclamo dello stato di figlio

Cominciamo con la prima questione, cioè con la legittimazione per l’azione di contestazione dello stato di figlio (art. 248):

  • Legittimazione attiva: l'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse;
  • Legittimazione passiva: nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. È possibile che si nomini un curatore nel casi ex artt. 244 comma 6 e 245 comma 2. Nel caso in cui l’azione sia proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si nominerà un curatore ex art. 247;
  • Termine per l’azione: non c’è termine, l’azione è imprescrittibile.

Passiamo all’azione di reclamo dello stato di figlio ex art. 249:

  • Legittimazione attiva: l'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
  • Legittimazione passiva: nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. È possibile che si nomini un curatore nel casi ex artt. 244 comma 6 e 245 comma 2. Nel caso in cui l’azione sia proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si nominerà un curatore ex art. 247;
  • Termine per l’azione: non c’è termine, l’azione è imprescrittibile.


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