La legittimazione e i
termini nelle azioni di contestazione e reclamo dello stato di figlio
Cominciamo con la prima questione, cioè con la
legittimazione per l’azione di contestazione dello stato di figlio (art. 248):
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Legittimazione attiva: l'azione di contestazione dello stato di
figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo
genitore e a chiunque vi abbia interesse;
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Legittimazione passiva: nel giudizio devono essere chiamati
entrambi i genitori. È possibile che si nomini un curatore nel casi
ex artt. 244 comma 6 e 245 comma 2. Nel caso in cui l’azione sia
proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti
incapaci, si nominerà un curatore ex art. 247;
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Termine per
l’azione: non c’è termine, l’azione è imprescrittibile.
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Passiamo all’azione di reclamo dello stato di figlio ex
art. 249:
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Legittimazione attiva: l'azione per reclamare lo stato di figlio
spetta al medesimo.
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Legittimazione passiva: nel giudizio devono essere chiamati
entrambi i genitori. È possibile che si nomini un curatore nel casi
ex artt. 244 comma 6 e 245 comma 2. Nel caso in cui l’azione sia
proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti
incapaci, si nominerà un curatore ex art. 247;
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Termine per
l’azione: non c’è termine, l’azione è imprescrittibile.
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