La legittimazione |
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Video, la legittimazione |
nozione |
indica la posizione di chi può
effettivamente disporre di una situazione giuridica |
Prima di approfondire l'argomento relativo la capacità di agire ed alle ipotesi che l'escludono o la riducono, è necessario chiarire il concetto relativo alla legittimazione, proprio perché è facile confonderlo con la capacità di agire e con la capacità giuridica.
Abbiamo visto che la capacità giuridica e la capacità di agire indicano sempre situazioni potenziali; in altre parole sostenere che tutti possono essere titolari di posizioni giuridiche e che, raggiuntala maggiore età, possono essere in grado di modificarle, non vuol dire attribuire a queste persone dei diritti in maniera automatica. Se, ad esempio, nascendo si può divenire titolari di un'eredità grazie alla capacità giuridica, per disporre di questa eredità sarà pur sempre necessario averla effettivamente ricevuta.
La legittimazione, quindi, non indica la posizione di chi è " idoneo a
ricevere ma di chi ha
"effettivamente ricevuto " e quindi può realmente disporne. Solo chi
è titolare di una determinata situazione giuridica può compiere validamente
gli atti in grado di modificarla. Questa possibilità è data dall'esistenza di
due condizioni:
1. L'effettiva titolarità del bene, cioè la legittimazione |
2. Il raggiungimento alla maggiore età, cioè l'esistenza della capacità di agire |
Non abbiamo considerato anche la capacità giuridica perché riconosciuta a tutti.
Chiudiamo l'argomento ricordando che la legittimazione può essere anche
attribuita a persone che non sono titolari di una determinata posizione
giuridica.
Ciò può avvenire solo grazie alla volontà del titolare del
diritto: si può ben dire, in questo caso, che avremo due legittimati per lo
stesso diritto, il vero titolare è colui che da quest'ultimo è stato
autorizzato. Si parla in questi casi di rappresentanza, argomento che
approfondiremo nell'apposita sezione.
Giurisprudenza
Legittimazione processuale e
titolarità del diritto. Cass. civ. Sez.
VI - 3 Ordinanza, 16-02-2015, n. 3082 Cass. civ. Sez.
VI - 2 Ordinanza, 28-01-2015, n. 1650 Cass. civ. Sez.
VI - 2 Ordinanza, 12-11-2014, n. 24146 Il diritto al
risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un
accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile
automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in
quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene
all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione
patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento
in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è
suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi
dell'art. 1260 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 18/12/2012)
FONTI CED Cassazione, 2014 |
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