La decisione del tribunale
Dopo che è stata presentata istanza di fallimento, il tribunale dovrà
decidere se accoglierla o respingerla.
Rispetto al passato, il riformato articolo 15 l.f. ha rafforzato il diritto al
contradditorio soprattutto nei confronti dell'imprenditore, che, secondo il
vecchio art. 15 poteva (e non doveva) essere sentito dal tribunale. Ciò
detto, vediamo quindi la relativa procedura in base al nuovo art. 15 ricordando
che cliccando sulle parole in corsivo si apriranno i relativi collegamenti.
 |
Il fallimento, come sappiamo, può essere chiesto anche dal p.m. e dal
debitore; se la richiesta è avanzata dal p.m. questo deve intervenire nel
giudizio (art. 15 l.f. comma 2); se invece la richiesta è stata avanzata dal
debitore, sembra più corretto ritenere che le successive notifiche del decreto
di convocazione del tribunale siano effettuate direttamente dalla cancelleria.
In ogni caso il debitore deve essere ritualmente informato dell'udienza, e la
nullità della comunicazione o notificazione rende nulla la eventuale
dichiarazione di fallimento per violazione del principio del contradditorio. Si
ritiene che l'unico modo per far valere tale vizio sia il reclamo ex art. 18
l.f. (quello contro la sentenza di fallimento), ma, fermo restando che è ben
difficile che il fallito non venga a conoscenza della procedura, non sembra
corretto limitare solo a questa ipotesi la possibilità del fallito di far valere
un diritto fondamentale come quello del contradditorio.
Sempre in merito alla notifica del decreto e in generale per i termini della
procedura l'art. 15 l.f. comma 5 prevede che questi possono essere abbreviati
dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se vi sono particolari
ragioni di urgenza. In questi casi, il presidente del tribunale può disporre che
il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza "siano portati a conoscenza
delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla
conoscibilità degli stessi".
Come si vede si dà luogo ad una vera e propria istruttoria prefallimentare
volta ad accertare le condizioni richieste per la dichiarazione di fallimento;
questa può chiudersi con una decisione di accoglimento o di rigetto, ma
potrebbero anche sorgere delle necessità cautelari proprio durante il periodo
dell'istruttoria; in tal caso è lo stesso tribunale che, su istanza di parte,
può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o
dell'impresa, che però hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e,
come tutti i provvedimenti cautelari, possono essere confermati o revocati dalla
sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta
l'istanza.
Si è anche prevista la possibilità che il collegio deleghi al giudice relatore
l'audizione delle parti.
Sentenze Rilevanti.
L'onere della prova in relazione alla mancanza dei presupposti del
fallimento incombe sulla società debitrice, contro la quale sia stata
presentata la relativa istanza, la quale deve provvedere depositando i
bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, come prescritto dall'art. 15,
quarto comma, della Legge fallimentare . Erra, pertanto, il giudice di
merito il quale ometta di assegnare la dovuta rilevanza alla mancata
produzione del bilancio e fondi il proprio convincimento su modelli di
dichiarazioni fiscali neppure inviati ai competenti uffici tributari,
benché una dichiarazione fiscale effettivamente inviata (relativa ad uno
dei tre anni precedenti la data di deposito dell'istanza), rilevasse
l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione del fallimento. La
mancata produzione dei bilanci, infatti, non può che risolversi in un
danno al debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del
fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
Cassazione Civile n. 11309\2009.
Qualora il debitore, imprenditore commerciale, contravvenendo ai
principi di correttezza e buona fede si sottragga all'ordinaria
notificazione degli atti al medesimo destinati presso la propria
residenza anagrafica allontanandosene senza motivo o giustificazione
al solo scopo di rendersi irreperibile, non può invocare
l'applicazione dell'art. 143 c.p.c. ed l'organo giudicante resta
esonerato dal condurre indagini ulteriori rispetto a quelle già
compiute dalla polizia tributaria con verbale di vane ricerche.
Tribunale di Trani 23/03/2009.
I provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15,
comma ottavo, legge fallimentare pur essendo riconducibili,
quanto a presupposti, ai procedimenti cautelari di cui
all'art. 700 c.p.c., non sono tuttavia assoggettabili a
reclamo e ciò in considerazione del fatto che la loro
efficacia interinale è limitata alla durata dell'istruttoria
prefallimentare, di gran lunga più ridotta rispetto a quella
di un giudizio ordinario. Tribunale di Monza, Ordinanza del
11/02/2009.
I provvedimenti interinali di cui all'art. 15, comma ottavo,
legge fallimentare, la cui natura può considerarsi affine al
procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c., possono avere
il contenuto più vario, che può dal tribunale essere
modulato in base alle esigenze. Essi potranno, quindi,
variare dal sequestro conservativo dei beni del debitore o
dell'azienda, a provvedimenti più incisivi e meno invasivi
nei confronti della vita imprenditoriale, come la
sostituzione dell'imprenditore con un amministratore di tipo
giudiziale o l'affiancamento dell'imprenditore con un
custode, cui ogni decisione di straordinaria amministrazione
debba essere sottoposta per l'approvazione; potranno altresì
consistere nella semplice inibizione di compiere atti di
straordinaria amministrazione, sino a comportare la
necessità per l'imprenditore di munirsi dell'autorizzazione
del tribunale per compiere determinate attività. Tribunale
di Monza, Ordinanza del 11/02/2009.
Nel procedimento ex art. 15 l. fallimentare, ove la
parte nei cui confronti sia stata proposta istanza
di fallimento non sia comparsa all'udienza fissata e
si rilevi l'inesistenza o la nullità della
notificazione del ricorso introduttivo, va assegnato
al ricorrente un nuovo termine - questa volta
necessariamente perentorio - per provvedere alla
notificazione o alla sua rinnovazione e,
conseguentemente, va fissata una nuova udienza di
comparizione delle parti. Tribunale di Roma
12\12\2008
