Istituti a protezione degli incapaci
Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono compiere, o non possono
compiere da soli, atti giuridici. Ciò non vuol dire, però, che tali soggetti
abbiano il loro patrimonio "congelato" sino a quando non cessi questo loro
stato di incapacità; anche per il minore può sorgere la necessità di
provvedere immediatamente al suo patrimonio, senza che si possa attendere
che raggiunga la maggiore età.
A tutela degli interessi di questi soggetti il codice civile prevede tre
istituti, la potestà dei genitori, la tutela e la curatela.
Si tratta di
istituti diversi tra loro, perché mentre i genitori e il tutore rappresentano il
minore e l'interdetto, il curatore assiste l'inabilitato, e ciò si spiega
considerando che quest'ultimo ha una, seppure limitata, capacità d'agire, mentre
i primi due non hanno capacità di agire, se non per ipotesi eccezionali e per
particolari condizioni e atti.
Una ipotesi particolare, e per certi versi curiosa, la ritroviamo
nell'art. 1426 c.c. che, in deroga alla generale annullabilità degli atti
giuridici compiuti dal minore, li ritiene validi quando questi con con raggiri
abbia occultato la sua minore età; si afferma quindi, ricorrendo a quelle frasi
latine che esprimono il concetto ( e fanno fare anche bella figura) che malitia supplet aetatem.
Il primo argomento da affrontare sarebbe la responsabilità genitoriale, che ha sostituito la potestà dei genitori; la materia è stata riformata dal d.lgs. 154\2013, che ha modificato e abrogato numerosi articoli del codice civile; che ne occuperemo in occasione dello studio sulla famiglia , mentre ora descriviamo gli altri due istituti della tutela e della curatela.
nozione |
è un ufficio di diritto privato che un soggetto presta
gratuitamente ed al quale non può rinunciare; |
Si distinguono quattro tipi di tutela (art. 348 c.c.)
volontaria |
quando il giudice nomina il tutore che è designato dallo stesso genitore |
legittima |
quando sono nominati parenti prossimi o affini del minore |
dativa |
quando la nomina è relativa a persone che non sono parenti del minore |
assistenziale |
quando è affidata ad un ente nei casi previsti dall'art. 345 c.c. |
Il tutore è nominato dal giudice tutelare (artt. 344 e 346 c.c.) che soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Prima di assumere l'incarico il tutore deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare di esercitare l'incarico con fedeltà e diligenza.
Vediamo ora quali sono i poteri del tutore.
poteri del tutore |
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Il giudice tutelare può anche nominare un protutore, che rappresenta il
minore nel caso in cui il suo interesse è in contrasto con quello del tutore.
Il protutore ha, in pratica, gli stessi poteri del tutore (art. 355 c.c.).
Il protutore può essere nominato anche quando il tutore sia venuto a mancare o
ha abbandonato l'ufficio, ma, in tal caso, ha la cura della persona del minore,
lo rappresenta e può compiere gli atti conservati e urgenti sino a quando non
sia nominato il tutore.
Se non sono seguite le dette regole, gli atti compiuti sono annullabili (art. 377 c.c.).
nozione |
è un istituto che serve a garantire protezione a soggetti che non sono sforniti di capacità di agire, ma che l'hanno ridotta in misura più o meno intensa ( inabilitati, minori emancipati) |
Come si vede dalla nozione riportata in tabella il
curatore è nominato, sempre dal giudice tutelare, in situazioni meno gravi
rispetto a quelle che portano alla nomina del tutore, e ciò deriva del fatto che
inabilitati e minori emancipati non sono del tutto sforniti di capacità di
agire; di conseguenza mentre il tutore rappresenta l'incapace, il curatore
l'assiste;
Sempre per gli stessi motivi il curatore non interviene in tutti gli atti
dell'incapace, ma solo per determinati atti; come già ricordato il minore emancipato e
l'inabilitato possono possono compiere da soli gli atti di ordinaria
amministrazione e gli atti di natura personale, mentre, in altri casi, (art. 394
c.c.) è necessaria l'assistenza del curatore ( es. stare in giudizio); per gli
atti di straordinaria amministrazione è necessaria, oltre che l'assistenza del
curatore, l'autorizzazione del giudice tutelare;
se poi si tratta delle ipotesi ex art. 375 c.c. sarà anche necessaria
l'autorizzazione del tribunale. Se non sono seguite le dette regole, gli atti compiuti
sono annullabili (art. 396 c.c.).
Giurisprudenza
Sui poteri del tutore in caso di
decisioni sulla salute dell’incapace.
Cass. civ. Sez. I Sent., 16-10-2007, n. 21748 (rv. 598965)
Rapporti tra curatela e tutela.
Cass. civ.
Sez. I Ord., 12-10-2004, n. 20164 (rv. 577664) Giurisprudenza curatela
Sul compenso al curatore. Cass. civ.
Sez. VI - 2, 13-05-2015, n. 9816
Sulla capacità processuale
del curatore
Sez. Unite, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010.
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