Istituti a protezione degli incapaci
Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono compiere, o non possono compiere da soli, atti giuridici. Ciò non vuol dire, però, che tali soggetti abbiano il loro patrimonio "congelato" sino  a quando non cessi questo loro stato di incapacità; anche per il minore può sorgere la necessità  di provvedere immediatamente al suo patrimonio, senza che si possa attendere che raggiunga la maggiore età.

A tutela degli interessi di questi soggetti il codice civile prevede tre  istituti, la potestà dei genitori, la tutela e la curatela.
Si tratta di istituti diversi tra loro, perché mentre i genitori e il tutore rappresentano il minore e l'interdetto, il curatore assiste l'inabilitato, e ciò si spiega considerando che quest'ultimo ha una, seppure limitata, capacità d'agire, mentre i primi due non hanno capacità di agire, se non per ipotesi eccezionali e per particolari condizioni e atti.
Una ipotesi particolare, e per certi versi curiosa,  la ritroviamo nell'art. 1426 c.c.  che, in deroga alla generale annullabilità degli atti giuridici compiuti dal minore, li ritiene validi quando questi con con raggiri abbia occultato la sua minore età; si afferma quindi, ricorrendo a quelle frasi latine che esprimono il concetto ( e fanno fare anche bella figura) che malitia supplet aetatem.

Il primo argomento da affrontare sarebbe la responsabilità genitoriale, che ha sostituito la potestà dei genitori; la materia è stata riformata dal d.lgs. 154\2013, che ha modificato e abrogato numerosi articoli del codice civile; che ne occuperemo in occasione dello studio sulla famiglia , mentre ora descriviamo gli altri due istituti della tutela e della curatela.

Tutela

nozione

è un ufficio di diritto privato che un soggetto presta gratuitamente ed al quale non può rinunciare;
ha lo scopo fornire adeguata protezione agli interdetti e ai minori privi di genitori in grado di esercitare la responsabilità genitoriale

Si distinguono quattro  tipi di tutela (art. 348 c.c.)

volontaria

quando il  giudice nomina il tutore che è designato dallo stesso genitore

legittima

quando sono nominati parenti prossimi o affini del minore

dativa

quando la nomina è relativa a persone che non sono parenti del minore

assistenziale

quando è affidata ad un ente nei casi previsti dall'art. 345 c.c.

Il tutore è nominato dal giudice tutelare (artt. 344 e 346 c.c.) che soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Prima di assumere l'incarico il tutore deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare di esercitare l'incarico con fedeltà e diligenza.

Vediamo ora quali sono i poteri del tutore.

poteri del tutore

rappresenta l'incapace ( minore e interdetto) anche nei rapporti personali
in merito agli atti che può compiere distinguiamo:
1. atti che possono essere compiuti senza autorizzazione: di ordinaria amministrazione quelli relativi al mantenimento dell'incapace;
2. atti  per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare: sono quelli previsti dall'art. 374 c.c. ( es. accettare eredità, promuovere giudizi);
3. atti per i quali è necessaria l'autorizzazione del tribunale: sono previsti dall'art. 375 c.c.( es. alienare beni, costituire pegni o ipoteche)

Il giudice tutelare può anche nominare un protutore, che rappresenta il minore nel caso in cui il suo interesse è in contrasto con quello del tutore.
Il protutore ha, in pratica, gli stessi poteri del tutore (art. 355 c.c.).
Il protutore può essere nominato anche quando il tutore sia venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio, ma, in tal caso, ha la cura della persona del minore, lo rappresenta e può compiere gli atti conservati e urgenti sino a quando non sia nominato il tutore.

Se non sono seguite le dette regole, gli atti compiuti sono annullabili (art. 377 c.c.).

Curatela

nozione

è un istituto che serve a garantire protezione a soggetti che non sono sforniti di capacità di agire, ma che  l'hanno ridotta in misura più o meno intensa ( inabilitati, minori emancipati)

Come si vede dalla nozione riportata in tabella il curatore è nominato, sempre dal giudice tutelare, in situazioni meno gravi rispetto a quelle che portano alla nomina del tutore, e ciò deriva del fatto che inabilitati e minori emancipati non sono del tutto sforniti di capacità di agire; di conseguenza mentre il tutore rappresenta l'incapace, il curatore l'assiste;
Sempre per gli stessi motivi il curatore non interviene in tutti gli atti dell'incapace, ma solo per determinati atti; come già ricordato il minore emancipato e l'inabilitato possono possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di natura personale, mentre, in altri casi, (art. 394 c.c.) è necessaria l'assistenza del curatore ( es. stare in giudizio); per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria, oltre che l'assistenza del curatore, l'autorizzazione del giudice tutelare;
se poi si tratta delle ipotesi ex art. 375 c.c. sarà anche necessaria l'autorizzazione del tribunale.  Se non sono seguite le dette regole, gli atti compiuti sono annullabili (art. 396 c.c.).

 

Giurisprudenza

Sui poteri del tutore in caso di decisioni sulla salute dell’incapace.

Cass. civ. Sez. I Sent., 16-10-2007, n. 21748 (rv. 598965)
In tema di attività medica e sanitaria, il carattere personalissimo del diritto alla salute dell'incapace comporta che il riferimento all'istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore un potere "incondizionato" di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del "best interest", deve decidere non "al posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche. (Cassa con rinvio, App. Milano, 16 Dicembre 2006) FONTI  Mass. Giur. It., 2007 

Rapporti tra curatela e tutela.

Cass. civ. Sez. I Ord., 12-10-2004, n. 20164 (rv. 577664)
La disposizione di cui all'art. 343, secondo comma, cod. civ. è, in conformità con il suo tenore letterale, riferita alla sola fattispecie della tutela, non risultando essa contemplata tra le norme (artt. 348, ult. comma, e 350 cod. civ.) applicabili anche alla curatela in base all'esplicito richiamo operato dagli artt. 393 e 424 cod. civ. , nonché stante l'evidente diversità di posizione sostanziale intercorrente tra l'interdetto e l'inabilitato, atteso che, diversamente dal primo che è privo di capacità di agire e viene in tutto rappresentato (a meno che non trattisi di diritti personalissimi) dal tutore, l'inabilitato conserva la capacità di agire in relazione agli atti di ordinaria amministrazione, essendo l'assistenza del curatore richiesta solo per quelli di straordinaria amministrazione. Emerge pertanto, a tale stregua, la ragione per la quale l'art. 343, secondo comma, cod. civ. (applicabile anche agli incapaci maggiori di età in virtù dell'art. 424 cod. civ. ) - da leggersi in combinato disposto con l'art. 45, terzo comma, cod. civ. (secondo cui l'interdetto ha il domicilio del tutore), - indica nel domicilio del tutore il luogo volto a radicare la competenza del giudice tutelare, mentre, in mancanza di analogo criterio di collegamento, non può ritenersene consentita l'estensione anche all'inabilitato, attesa la diversità di situazione sostanziale di quest'ultimo, in virtù della quale ogni istanza al G.T. deve essere anche da quest'ultimo proposta, il che spiega ulteriormente l'esigenza di vedergli facilitato l'accesso al giudice tutelare, territorialmente competente. FONTI  Mass. Giur. It., 2004 

Giurisprudenza curatela

Sul compenso al curatore.

Cass. civ. Sez. VI - 2, 13-05-2015, n. 9816
Il curatore dell'inabilitato non ha diritto a indennità, mancando una norma che ne preveda la spettanza e non potendosi a lui estendere il combinato disposto degli artt. 379 e 424 cod. civ., il quale consente di riconoscere un compenso al tutore per la maggiore intensità delle funzioni di protezione dell'interdetto. (Rigetta, Trib. Busto Arsizio, 05/12/2011) FONTI CED Cassazione, 2015.

 

Sulla capacità processuale del curatore

 Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-01-2015, n. 1773
Il curatore dell'inabilitato non assume il ruolo né di rappresentante legale né di sostituto processuale dell'incapace, ma svolge solo funzioni di assistenza e di supporto, sicché, in caso di citazione in giudizio del solo curatore, è radicalmente invalida la sentenza pronunciata a conclusione di un procedimento parimenti nullo. (Cassa con rinvio, Trib. Bari, 05/03/2013) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Assistenza dell'inabilitato.

Sez. Unite, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010.

 In tema di capacità processuale dell'inabilitato, l'assistenza del curatore è necessaria anche quando l'attività processuale della parte assuma i caratteri dell'atto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell'attività nel processo, l'art. 394, comma 2, cod. civ., richiamato dall'art. 424 cod. civ., stabilisce che l'inabilitato può stare in giudizio con l'assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell'attività che egli intenda svolgere. Fonti Ced cassazione

 

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