Invenzione
Con l'invenzione abbiamo una ipotesi affine, ma diversa dalla occupazione.
In quel caso, infatti, si trattava dei beni mobili "abbandonati", qui, invece, si fa riferimento a cose mobili "smarrite" .
La differenza tra le due situazioni è evidente e si deduce dalla natura del bene mobile e dalle circostanze di tempo e luogo del ritrovamento; una vecchia sedia o un vaso rotto lasciati per la strada possono essere stati abbandonati, ma un portafoglio con del denaro o un braccialetto d'oro saranno stati smarriti.
Ciò chiarito, cosa deve fare il ritrovatore?
Secondo l'art. 927 in primo luogo deve restituire il bene al proprietario, ma se non lo conosce?
Ci risponde sempre l'art. 927 secondo cui il ritrovatore deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
A questo punto il sindaco deve rendere noto il ritrovamento pubblicandolo nell'albo pretorio del comune (art. 928 c.c.).
Da questa pubblicazione possono scaturire due eventi:
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