Interpretazione e qualificazione del contratto


   

funzione

le norme sulla interpretazione dei contratti hanno scopo di ricercare il contenuto giuridicamente rilevante dell'atto

 

 
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Nella applicazione delle regole contenute in un contratto spesso possono sorgere dubbi circa la loro interpretazione; può accadere, ad esempio, che le parti si trovino in disaccordo su quanto stabilito in merito al luogo di pagamento, perché l'atto parla del solo domicilio del creditore, senza specificare se sia possibile utilizzare anche la residenza. Tale questione non è senza rilievo, perché è possibile che le parti si siano riferite in modo generico al domicilio, volendo comprendere anche la residenza.

Può quindi sorgere un problema di interpretazione, e se rimane il disaccordo circa il contenuto dell'atto, sarà necessario ricorrere alle norme  del codice per dirimere la questione.

Il codice civile, infatti, dedica numerosi articoli (dal 1362 al 1371) alla interpretazione dei contratti, norme che si suole dividere in due categorie, quelle relative alla interpretazione soggettiva e le altre relative alla interpretazione oggettiva, da utilizzarsi quando non si è riusciti, tramite il criterio soggettivo, a risolvere i dubbi interpretativi.
Tra i due gruppi di norme si inserisce quella contenuta nell'art. 1366 c.c. secondo cui il contratto deve essere (sempre) interpretato secondo buona fede, buona fede intesa in senso oggettivo, come regola di condotta da seguire.

Prima di analizzare le norme sulla interpretazione, è necessario puntualizzare che il contratto deve sempre essere interpretato in maniera "oggettiva", nel senso che non si andrà a ricercare quella che è stata la reale volontà di ogni parte, (spesso recondita e inafferrabile) ma quella che appare all'esterno come volontà comune delle parti, e ciò per esigenze di tutela dell'affidamento e di certezza dei rapporti giuridici.
Ricordiamo, inoltre, le norme sulla interpretazione si applicano, in quanto compatibili, anche agli altri negozi giuridici unilaterali.

Cominciamo, quindi, ad elencare le  regole interpretative previste dal codice civile.

interpretazione soggettiva
(è volta a ricercare la comune intenzione delle parti)

il contratto deve essere interpretato cercando di ricercare la comune intenzione delle  parti che appare dall'atto,
senza limitarsi al significato letterale delle parole (art. 1362 c.c. comma 1)

per ricercare la comune intenzione delle parti è anche necessario

1. valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto
(art. 1362 comma 2, interpretazione globale)
2. procedere alla interpretazione della singole clausole per mezzo delle altre clausole contrattuali, attribuendo ad ognuna il significato che risulta dal complesso dell'atto
(art. 1363 c.c. interpretazione sistematica)
3. presumere che le espressioni generali usate nel contratto siano in realtà rivolte agli oggetti del contratto
(art. 1364 c.c. )
4.  se nel contratto si sono indicati dei casi pratici al fine di spiegare un patto, si presume che siano inclusi nel patto anche altri casi non espressi ai quali può estendersi lo stesso patto
(art. 1365 c.c. interpretazione presuntiva)

Nel caso in cui nonostante l'applicazione delle regole viste nella tabella, rimangano dei dubbi circa la comune intenzione delle parti, sarà necessario applicare le norme sulla interpretazione oggettiva;
lo scopo di questo secondo gruppo di norme è diverso dal quello relativo alla interpretazione soggettiva;
qui, infatti, più che ricercare la comune intenzione delle parti, tentativo già fallito, si prova a dare un significato all'atto per evitare che questo sia inapplicabile, e ciò per motivi di conservazione e di equità.

interpretazione oggettiva
( è volta a dare un significato al contratto nel caso in cui non si sia riusciti ad individuare la comune intenzione delle parti)

nel dubbio il contratto o le sue singole clausole, devono interpretarsi in modo che abbiano qualche effetto piuttosto nel modo in cui non ne avrebbero nessuno
(art. 1367 c.c. interpretazione utile)
le clausole ambigue devono interpretarsi secondo le pratiche generali in uso nel luogo di conclusione del contratto (art. 1368 c.c.)
le espressioni con più sensi devono interpretarsi, nel dubbio, nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.)
le clausole inserite in moduli o formulari o in condizioni generali di contratto, nel dubbio devono essere interpretate a favore del contraente che non l'ha inserite (art. 1370 c.c.)

Le norme sulla interpretazione oggettiva si chiudono con l'art. 1371 c.c. che detta le regole finali nel caso in cui nemmeno con l'applicazione delle norme riportate in tabella si sia riusciti nella interpretazione. Qui si distinguono i  contratti a titolo gratuito da quelli a titolo oneroso.

contratti a titolo gratuito il contratto, nel dubbio, deve essere interpretato nel senso meno oneroso per obbligato
contratti a titolo oneroso il contratto, nel dubbio, deve essere interpretato nel modo che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti

 

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