nozione |
si ricorre all'integrazione quando vi sono delle lacune nel
regolamento contrattuale |
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Abbiamo visto le regole sulla interpretazione che si applicano in caso di
dubbi sul regolamento contrattuale.
Ci occupiamo, ora, di un caso apparentemente simile, ma, in realtà, molto
diverso, perché qui non ci sono clausole da interpretare, ma c'è un contratto
mancante di alcune clausole che, però, devono essere necessariamente inserite.
Viene da chiedersi, allora, perché sia necessario inserire certe clausole nel contratto, quando le parti non l'abbiano fatto.
La risposta, anzi le risposte, sono due:
Queste ipotesi, si riferiscono a delle vere e proprie lacune, dei "buchi" lasciati nel regolamento contrattuale che sono, appunto, colmati dalla legge, o, mancanza, dagli usi o dall'equità.
Casi simili, ma diversi da quelli visiti sino ad ora, sono quelli previsti negli articoli 1339 e 1340 del codice civile.
L'art. 1339 c.c. infatti, prevede l'inserzione automatica di clausole che prevedono prezzi di beni e servizi imposti dalla legge, anche in sostituzione di analoghe clausole previste dalle parti.
L'art. 1340 c.c. prevede l'inserimento nel contenuto del contratto delle clausole d'uso, se non risulta che le parti non le hanno volute.
Come si vede qui non ci sono delle vere e proprie lacune contrattuali, ma vi è comunque una integrazione del contratto con una regolamentazione esterna, anche se nel caso dell'art. 1339 c.c. alcuni autori dubitano che si tratti di integrazione, ritenendo più corretto parlare di sostituzione o conversione del contenuto del contratto.
Sulla base di questa differenza alcuni autori, come il Trabucchi, distinguono tra integrazione degli effetti del contratto, che ricorre nelle ipotesi in cui vi siano delle lacune, da quelle della integrazione del contratto prevista dall'articolo 1340.
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