Incapacità naturale

 

 
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nozione
(art. 428 c.c.)

è la condizione di chi, non essendo stato dichiarato interdetto, si trova in stato di incapacità di intendere o di volere per qualsiasi causa, anche transitoria nel momento in cui stipula un negozio giuridico

Come abbiamo visto con l'interdizione si protegge la persona incapace di intendere o di volere, rendendo annullabili gli atti da lei compiuti;
Può succedere, tuttavia, che una persona maggiore d'età, si trovi in uno stata tale da dover essere interdetta, e non lo sia, e ciò può accadere perché nessuno, nemmeno il pubblico ministero, abbia ancora agito per far dichiarare l'interdizione.

Ma potrebbe anche accadere che una persona si trovi, temporaneamente, ad essere incapace di intendere o di volere, magari perché sotto l'effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti, oppure per l'effetto indesiderato di un farmaco e così via.

La legge non può, ovviamente, lasciare privo di protezione un soggetto in tali condizioni, quando pone in essere dei negozi giuridici che potrebbero danneggiarlo, ed è per questo che tutela con la disciplina della incapacità naturale (o non dichiarata) la sua posizione.

In merito ai negozi conclusi dall'incapace naturale bisogna però distinguere, vediamo come:

negozi unilaterali

possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore; questo può consistere in una grave sproporzione di carattere patrimoniale ma anche in pregiudizio di carattere morale per il suo autore

contratti

per l'annullamento è necessaria  la malafede dell'altro contraente capace di intendere o volere; tale malafede può risultare anche dal pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere

Su quanto esposto in tabella, ci si chiede se per l'annullamento dei contratti ci voglia solo la malafede dell'altro contraente, o anche il grave pregiudizio arrecato all'incapace naturale come richiesto nel caso di annullamento di negozi unilaterali. Insomma ci si chiede se nei contratti le due regole si sommano o meno.
Secondo la cassazione (sentenza del 09/08/2007, n.17583) è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l'incapace; però quando, in concreto, questo pregiudizio si sia verificato, può costituire un sintomo rivelatore della malafede del contraente non incapace.

L'art. 428 c.c. dopo aver dettato queste regole, fa salve eventuali diverse diposizioni di legge; il riferimento può riguardare i negozi di diritto familiare (come il riconoscimento del figlio naturale) o anche il testamento o la donazione. Qui è tale la rilevanza della volontà, che tali atti sono annullabili indipendentemente dal pregiudizio che possa derivare all'incapace naturale.

Il termine per proporre l'annullamento è di cinque anni dal compimento dell'atto, e l'azione può essere proposta dall'interessato o dai suoi eredi o aventi causa, e non certo, nel caso del contratto, dall'altro contraente.

Chiudiamo questo discorso in merito alla incapacità naturale con una osservazione.
Il codice parla di annullamento di tutti gli "atti" compiuti dall'incapace naturale, ma noi abbiamo parlato solo dell'annullabilità dei negozi compiuti e non di tutti gli atti giuridici che teoricamente poteva porre in essere.
In realtà la disciplina dell'art. 428 ha maggior senso se riferita ai negozi giudici, dove è essenziale la volontà, e n0n agli altri atti che chiamiamo "atti giuridici in senso stretto", come il pagamento di in credito; questi atti non negoziali sono validi e efficaci anche se compiuti da chi si trovi in stato di incapacità d'intendere o di volere; ad es. se un ubriaco paga il suo debito scaduto per l'esatto ammontare al suo creditore, non si vede perché non si debba produrre l'effetto di estinguere l'obbligazione liberando entrambe le parti dal rapporto.

Giurisprudenza

Sulla prova dell’incapacità naturale.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 17-09-2013, n. 21148
In tema di capacità del donante e quindi di validità ed efficacia della donazione, l'incapacità naturale, quale causa d'annullamento del negozio, è desumibile (anche) dalla (anteriore) certificazione della Commissione medica anche se chiamata a valutare la valutazione della domanda di invalidità pensionistica, proposta dal medesimo soggetto poi divenuto donante. Pertanto, una volta provata l'infermità mentale permanente, è onere di chi afferma la validità dell'atto dimostrare che sia stato compiuto in occasione di una temporanea regressione della patologia, ovvero in un lucido intervallo, secondo la corretta interpretazione delle norme di cui agli artt. 2697 e 428 c.c.. FONTI  Notariato, 2013, 6, 620 

Cass. civ. Sez. II, 03-01-2014, n. 59
Accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità naturale è assistita da presunzione iuris tantum. FONTI  Foro It., 2014, 2, 1, 476 

Cass. civ. Sez. III, 08-02-2012, n. 1770
Il rigetto dell'istanza di inabilitazione non preclude l'indagine sulla effettiva incapacità di intendere e di volere del contraente al momento della conclusione del contratto. FONTI  Giur. It., 2012, 7, 1524 

Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2010, n. 8886
Le dimissioni presentate dal dipendente in stato di provata incapacità, anche transitoria, di intendere e di volere, sono oggetto di annullamento. FONTI  Foro It., 2010, 10, 1, 2676

Sulla necessità del grave pregiudizio all’incapace per l’annullamento del contratto da lui stipulato.

Cass. civ. Sez. II, 26-02-2009, n. 4677 (rv. 607231)
Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ. , non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente; quest' ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto. (Rigetta, App. L'Aquila, 22/12/2003) FONTI  CED Cassazione, 2009 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 09-08-2007, n. 17583 (rv. 600434)
Ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato d'incapacità naturale, è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l'incapace; laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto a maggior ragione provata la malafede dell'acquirente, dal momento che era stato accertato, mediante consulenza tecnica psichiatrica, espletata nel giudizio relativo all'interdizione dell'alienante, il suo stato di grave infermità psichica irreversibile da etilismo cronico). (Rigetta, App. Roma, 25 Giugno 2002)

FONTI  CED Cassazione, 2007 

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