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Video, incapacità d'intendere o di volere |
nozione |
l'art. 2046 del
codice civile esclude la responsabilità di chi al momento
della commissione del fatto |
Abbiamo già accennato alla incapacità come causa di esclusione di
responsabilità; più precisamente abbiamo affermato che per aversi responsabilità
è necessario che l'autore dell'atto sia imputabile, sia, cioè, capace
d'intendere o di volere.
È da notare, però, che colpevolezza e imputabilità non sono concetti
coincidenti.
Per colpevolezza, infatti, intendiamo l'atteggiamento doloso o colposo
dell'agente, mentre l'imputabilità è la capacità d'intendere e di volere;
Dobbiamo però avvertire che il concetto di colpevolezza, che qui riportiamo, è
quello tipico del diritto privato, ma non è anche quello della più recente
dottrina penalistica, che identifica, nell'ambito della concezione tripartita
del reato, la colpevolezza come "rimproverabilità" del fatto al suo autore.
In questa ottica l'imputabilità costituisce il presupposto proprio di questa
"rimproverabilità" , poiché non è rimproverabile chi non è anche imputabile.
In ogni caso il fondamento della esclusione della responsabilità non si ritrova
nella mancanza di colpevolezza (cioè del dolo o della colpa) dell'incapace, ma
nella esigenza di tutelarlo poiché non è in grado di comprendere la rilevanza
sociale negativa degli atti che compie.
per incapacità di intendere e di volere si intende,
quindi,
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Ai fini della esclusione della responsabilità non deve
però accadere che la persona si sia posta nello stato
di incapacità per dolo o colpa, come nel caso di chi si ubriaca e poi si pone
alla guida di un veicolo provocando un sinistro; in tal caso non servirà
invocare il proprio stato di incapacità per andare esenti da responsabilità.
Altra questione riguarda il minore degli anni 14.
Secondo l'art. 97 c.p. non è imputabile il minore degli anni 14; nel codice civile, però, non è riprodotta questa norma e quindi il minore di quattordici anni può anche essere imputabile se risulta che era comunque in grado di comprendere la rilevanza sociale negativa dell'atto compiuto.
D'altro canto non bisogna confondere i casi di cui stiamo parlando con la mancanza di capacità di agire del minore di cui all'art. 2 c.c.
Qui, infatti, ci riferiamo agli atti illeciti, mentre nel caso dell'art. 2 si fa riferimento agli atti leciti compiuti dal minore, come i contratti; in questi casi l'atto sarà annullabile ex. art. 1425 c.c. come anche accade nelle ipotesi previste dall'artt. 427 e 428 c.c.
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