Imputazione dei pagamenti
Vai al commento di giurisprudenza |
Sino ad ora abbiamo fatto l'esempio di un debitore che debba adempiere una sola obbligazione nei confronti del creditore.
Potrebbe darsi, però, che lo stesso debitore debba adempiere più obbligazioni allo stesso creditore, ma si presenti da lui per eseguire un solo pagamento. Sorge quindi il problema di sapere a quale delle obbligazioni va imputato il pagamento che il debitore intende effettuare.
Ci rispondono gli articoli 1193 e seguenti del codice civile che indicano una serie di criteri idonei a risolvere il problema; vediamoli:
se i debiti sono della medesima specie e verso la stessa persona il debitore contestualmente al pagamento può dichiarare quale debito intende soddisfare |
in mancanza della
dichiarazione del debitore, il potere di scelta spetterà al creditore che
rilascerà |
mancando entrambe le dichiarazioni il pagamento deve essere imputato al debito scaduto |
se vi sono più debiti scaduti a quello meno garantito |
tra quelli più garantiti a quello più oneroso |
tra più debiti onerosi a quello più antico |
Se tutti questi criteri non si riscontrano, l'imputazione andrà fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Come abbiamo visto la scelta spetta principalmente al debitore, che la può esercitare solo quando tutti i debiti siano esigibili, e solo quando non si avvale di questa facoltà verrà sostituito dal creditore che deciderà a quale dei debiti sarà imputabile il pagamento. Solo in mancanza delle dichiarazioni del debitore o del creditore saranno applicabili i criteri che abbiamo visto in tabella.
Concludiamo ricordando che il potere di scelta del debitore è limitato quando il debito è composto da capitale e interessi; in questo caso secondo l'articolo 1194 c.c. il pagamento andrà necessariamente imputato agli interessi o alle spese, e non al capitale, a meno che il creditore non vi consenta.
|
|