Imprenditore agricolo

 
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L'individuazione della figura dell'imprenditore agricolo è particolarmente importante perché il codice, a differenza di quanto accade per l'imprenditore commerciale, ne definisce esattamente le caratteristiche. Possiamo, quindi, concludere che tutti quelli che non sono imprenditori agricoli sono imprenditori commerciali, con l'ovvia conseguenza della inapplicabilità agli imprenditori agricoli delle regole previste per gli imprenditori commerciali. Vediamo, quindi, quando ci troviamo in presenza di un imprenditore agricolo:

imprenditore agricolo
 art. 2135 c.c.

chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse

 

chi esercita un'attività diretta alla cattura ed alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini salmastri e dolci (acquacoltura)

 

chi esercita attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola (art. 9 D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173)
 
chi esercita l'attività di pesca in maniera professionale (imprenditore ittico, equiparato all'imprenditore agricolo ex art. 2 l. 10\05\2005 n. 226 modificato dal d.lgs. 26\05\2004 n. 154)

 

L'art. 2135 c.c. è stato modificato dal D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 che ne ha sostituito il secondo comma e aggiunto il terzo comma.
Il nuovo articolo 2135, inoltre, non parla più di allevamento di "bestiame", ma di allevamento di "animali", risolvendo, in tal modo, i dubbi interpretativi che scaturivano dalla vecchia formulazione  che sembrava restringere il campo dell'impresa agricola al solo allevamento del bestiame, all'allevamento, cioè, di quegli animali tipici della vita di una fattoria, come le galline e i bovini; coerentemente con tale impostazione si riteneva che non fosse imprenditore agricolo chi allevava animali diversi dal bestiame, come i cavalli di razza o i cani destinati alle mostre, problema, come già detto, superato dalla nuova formulazione dell'art. 2135.
Oltre a ciò si è voluto meglio specificare i concetti di coltivazione del fondo, allevamento di animali e di attività connessa, anch'essi da sempre oggetto di dibattito in dottrina.
Vediamoli, quindi, nella sottostante tabella:

coltivazione del fondo, selvicoltura e  allevamento di animali le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine

 

 

Rispondi a queste domande

1) Tizio è un appassionato paleontologo; sapendo che in un terreno ci possono essere resti fossili, lo compra, ma addirittura trova delle uova di pterodattilo nel terreno e incredibilmente riesce a farle schiudere e così nascono tanti piccoli pterodattili; alla fine riesce a vendere questi  pterodattili a enti e associazioni scientifiche a prezzi esorbitanti ( un milione di euro a esemplare) guadagnando tantissimo; Tizio è diventato imprenditore? E se sì, di che tipo?

2) Tizio si occupa di un lavoro importante in relazione all'allevamento del pollame; ha messo su un macchinario che riesce a lavare e a marcare le uova prodotte dai contadini; eseguito il lavoro restituisce la uova ai contadini; Tizio è imprenditore agricolo? E se no perché? E se è imprenditore commerciale un quale delle ipotesi dell'art. 2135 si colloca la sua attività?

3) Tizio ha un terreno dove produce diversi prodotti agricoli; un bel giorno decide di vendere questi prodotti al di fuori del suo fondo e le vendite vanno bene, ma i clienti gli chiedono sempre se lui ha anche del vino, del formaggio e del pollame arrosto; Tizio allora capisce che se non vuole perdere clienti deve offrire anche questi prodotti; così si procura dai suoi vicini tutto quello che serve, e le cose vanno talmente bene che la vendita dei prodotti presi dai suoi vicini supera le vendite dei suoi prodotti; Tizio rimane comunque un imprenditore agricolo? E se sì, perché?