Associazione in partecipazione
(contratti di cointeressenza)
definizione art. 2549 c.c. |
nel contratto di
associazione in partecipazione un imprenditore (associante) fa
partecipare un altro soggetto (associato) agli utili della sua
impresa o di un determinato affare in cambio di un determinato
apporto che quest'ultimo fornisce all'imprenditore
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Come si vede dalla definizione nell'associazione in partecipazione non si
costituisce alcun tipo di società, ma, semplicemente, un imprenditore,
l'associante, decide di avvalersi dell'apporto di un altro soggetto per poterlo
utilizzare nell'attività della sua impresa o di un determinato affare; in cambio
di ciò l'imprenditore-associante fa partecipare l'associato a parte degli utili
della sua impresa o dell'affare.
L'associato, quindi, non assume la qualità d'imprenditore, non gestisce
l'impresa, non è responsabile dell'attività d'impresa. Il suo rischio è limitato
all'apporto che ha fornito all'imprenditore, apporto che, in genere, è
costituito da denaro, ma potrebbe consistere anche in lavoro.
Si ritiene che l'associato possa anche gestire un affare per conto
dell'imprenditore associante in seguito ad un contratto di mandato tra loro
stipulato.
Vediamo, ora, le posizioni delle due parti contrattuali, ricordando che l'imprenditore potrebbe avere anche più di un associato.
imprenditore associante |
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Passiamo ad analizzare la posizione dell'associato
associato |
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Contratti di cointeressenza
Potrebbe accadere, infine, che le parti stabiliscano che una parte
(l'equivalente dell'associato) partecipi solo agli utili e non alle perdite. Si
parla, in tal caso, di contratti di cointeressenza (art.
2554 c.c.) dove è applicabile in parte la
disciplina dell'associazione in partecipazione e precisamente:
responsabile verso i terzi è solo
l'associante cui spetta la gestione dell'impresa ( art. 2551 c.c.)
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l'associato ha diritto al
rendiconto ed al controllo dell'affare o della gestione dell'impresa
(art. 2552 c.c.)
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