Articolo 2568. Insegna.
Le disposizioni del primo comma dell'articolo 2564 si applicano
all'insegna.Articolo 2564. Modificazione della
ditta.
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e
può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui
questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni
idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione
spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in
epoca posteriore. |