Articolo 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. 
Nel trasferimento di un'azienda commerciale  risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.