Articolo 127. Sanzioni penali e amministrative
Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale
chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce
nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale
valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di
parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.
Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti
al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto,
disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che
lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione
amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al
terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la
relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di
nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il
marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i
prodotti o le merci a fini commerciali. |