Articolo 1227. Concorso del fatto colposo del
creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,
il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità
delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l’ordinaria diligenza.