Articolo 12. Novità
Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del
deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno
distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o
prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i
prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi
dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la proprietà
industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28
aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico
interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato
attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando
non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non
toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della
diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non
è di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione
o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da
altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata
ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi
notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del
segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo
alla registrazione;
d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o
con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o
servizi identici;
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in
data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto
di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti
o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra
i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
f) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in
data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto
di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti
o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella
Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di
quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o
recherebbe pregiudizio agli stessi;
g) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai
sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la proprietà
industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono
le condizioni di cui alla lettera g).
h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il
marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si
tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non
uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della
domanda o dell'eccezione di nullità;
2. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande
anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva
della conseguente registrazione. |