Articoli 2563 e ss. Ditta.
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui
prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la
sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'articolo 2565.
Art. 2564. Modificazione della
ditta.
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e
può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui
questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni
idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione
spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in
epoca posteriore.
Art. 2565. Trasferimento della
ditta.
La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa
all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette
al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Art. 2566. Registrazione della
ditta.
Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve
rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è
prescritto dal secondo comma dell'articolo 2563 o, trattandosi di ditta
derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto
luogo la successione nell'azienda. |