I motivi

nozione

i motivi costituiscono lo scopo individuale che ha spinto un soggetto a porre in essere negozio giuridico

 
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Abbiamo visto che la causa costituisce lo scopo economico sociale del negozio giuridico; intesa in questo modo la causa, elemento essenziale del negozio giuridico, si distingue nettamente dai motivi in quanto costituisce un elemento negoziale, mentre i motivi sono i moventi individuali che spingono un soggetto a contrarre.

Un esempio chiarirà facilmente la differenza.
Se intendo acquistare un appartamento posso farlo per una serie di motivi; ad esempio lo acquisto perché penso di essere trasferito in quella città oppure perché ritengo il luogo maggiormente collegato con il centro.
È evidente che se ogni volta si dovesse dare rilevanza ai motivi potrebbe accadere che nel caso in cui mi sia già impegnato per l'acquisto dell'immobile senza poi ottenere più il trasferimento che speravo, potrei legittimamente impugnare il contratto di compravendita sostenendo proprio il mio errore sui motivi. 

proprio per evitare simili conseguenze si è stabilita l'irrilevanza dei motivi individuali

Quanto detto però, non è sempre vero.
Può darsi, infatti, che le parti intendano dare rilevanza ai motivi trasformandoli in una clausola condizionale, ma in alcuni casi è la legge a darvi rilevanza.

Questo è il caso dell'articolo 1345 c.c. che  stabilisce:

il contratto è illecito quando le parti si sono determinante a concluderlo per un motivo illecito comune ad entrambe

Come si vede la norma costituisce un'eccezione alla regola della irrilevanza dei motivi che, se illeciti, possono provocare la nullità del contratto.
Per arrivare a tanto, però, è necessario che il motivo illecito sia comune ad entrambe e sia stato l'unica ragione che ha determinato le parti a contrarre.
Se, ad esempio, acquisto un appartamento per impiantarvi una casa di prostituzione, il contratto di compravendita sarà valido se il venditore non sapeva dell'uso che intendevo fare dell'immobile;
ma se il venditore era a conoscenza delle mie intenzioni e mi ha preferito ad altri acquirenti magari proprio perché intendeva approfittare dell'attività illecita, ecco che il contratto di compravendita sarà nullo per illiceità dei motivi.

Vediamo ora altri casi in cui la legge attribuisce rilevanza al motivo:

 donazione

il motivo illecito rende nulla la donazione se è il solo che ha spinto il donante (articolo 788 c.c.); l'errore sul motivo è rilevante quando sia l'unico che ha determinato la liberalità (articolo 787 c.c.)

testamento

il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria quando è stato il solo che ha spinto il testatore a disporre
( articolo 626 c. c.); l'errore sul motivo è rilevante quando sia l'unico che ha determinato la liberalità (articolo 624 c.c.)

 
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