Secondo l'art. 1372 c.c.
il contratto ha forza di legge tra le parti |
Da questa enfatica disposizione sembrerebbe che coloro che stipulano un contratto creano una serie di nuove regole che si affiancano a quelle dello Stato e di pari efficacia.
In realtà il legislatore con questa espressione ha voluto sottolineare l'importanza del vincolo, ma in pratica si affretta poi ad aggiungere che, il contratto "con forza di legge" in realtà può poi anche risolversi (cioè sciogliersi) per due cause, e cioè:
mutuo consenso;
cause ammesse dalla legge.
Cominciamo con il mutuo consenso (o mutuo dissenso come viene comunemente definito) che può essere definito come:
la comune volontà delle parti di risolvere il vincolo contrattuale |
Il mutuo dissenso non è altro, quindi, che un contratto che fa
cessare gli effetti del primo (vedi art. 1321 c.c. che si riferisce anche
all'estinzione del vincolo).
Si ritiene che per aversi mutuo dissenso sia necessario che il contratto non
abbia ancora prodotto effetti, come nel caso di vendita di cosa generica dove
non sia stata ancora effettuata l'individuazione, perché nel caso in cui gli effetti si siano
già prodotti (come per la vendita di cosa specifica dove l'efficacia reale è
immediata) si tratterà, semmai, di una rivendita del bene.
La forma dovrà essere la stessa del contratto del contratto originario, e dovrà essere sottoposta alle medesime forme di pubblicità.
Veniamo, ora, alle altre cause di scioglimento del vincolo previste dall'art. 1372.
il vincolo contrattuale si scioglie anche per |
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Della risoluzione ci occuperemo più avanti, mentre è necessario indagare circa il diritto di recesso previsto dall'articolo 1373 e da numerose altre disposizioni che si rinvengono nel codice civile e nelle leggi speciali.
Chiariamo subito che le parti nella loro autonomia possono anche stabilire di
potersi sciogliere unilateralmente dal vincolo contrattuale;
Si ritiene che il recesso sia un diritto potestativo da esercitarsi attraverso
un atto negoziale unilaterale e recettizio.
Vediamo, ora, i casi di recesso previsti dall'articolo 1373 e da altre
disposizioni di legge
diritto di recesso |
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