Gestione di affari altrui |
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L'ipotesi dell'art. 2031 riguarda una situazione che può verificarsi nella
realtà con un frequenza maggiore di quanto non si pensi;
può succedere, infatti, che una persona non possa occuparsi dei suoi affari
rischiando di subire un danno.
Ma può anche accadere che un'altra persona, essendo a conoscenza di questa
situazione, decida di intervenire per impedire il danno. Se la gestione
avverrà alle condizioni previste dalla legge, il dominus dovrà non solo
adempiere alle obbligazioni assunte dal gestore, ma dovrà anche indennizzarlo (
e non compensarlo) delle spese che questi ha sostenuto.
Come si vede la gestione di affari altrui ( detta anche negotiorium gestio) è
fonte di obbligazioni che non derivano né da contratto né da atto illecito, ma
direttamente dalla legge.
Vediamo, ora, quando avremo una gestione di affari in grado di essere fonte di obbligazioni.
Cominciamo ad analizzare la posizione del dominus.
impedimento del dominus | l'interessato non deve essere in grado di provvedere ai propri affari. Questa situazione deve essere oggettiva e non supposta dal gestore, anche se parte della giurisprudenza ritiene che sia sufficiente la sua non opposizione |
divieto del dominus | se l'interessato ha vietato che altri si occupassero della gestione dei propri affari non sarà tenuto ad adempiere alle obbligazioni che sono nate dalla gestione (art. 2031 comma 2) |
obblighi del dominus | deve adempiere agli obblighi che scaturiscono dalla gestione e indennizzare il gestore delle spese non solo quando la gestione gli sia stata utile ma anche quando non gli abbia portato vantaggi ma sia stata "utilmente iniziata" dal gestore (art. 2031 comma 1 ) |
Come si vede il dominus deve effettivamente trovarsi in una particolare
situazione che gli impedisca di occuparsi dei propri affari. Questa può
verificarsi quando il dominus sia scomparso e non siano stati ancora presi i
provvedimenti previsti dalla legge, o quando sia incapace senza che vi sia chi
lo rappresenti.
È certo, però, che la situazione del dominus andrà valutata
caso per caso, potendo essere tante le situazioni che impediscono al
dominus di occuparsi dei propri affari.
In merito al divieto, questo è efficace solo se non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o la buon costume, ma si ritiene che sia anche inefficace quando riguardi una situazione imprevista.
Passiamo ora alla posizione del gestore.
posizione del gestore |
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Il gestore è quindi equiparato a un mandatario e a lui si applicherà la disciplina prevista dagli articoli 1705- 1707 c.c.
è anche possibile, però, che il gestore dichiari di agire
per il dominus ponendo in essere una gestione rappresentativa |
La differenza non è senza importanza, perché nel caso di gestione rappresentativa si applicheranno anche le norme relative alla rappresentanza ex art. 1704 c.c. con la conseguenza che gli effetti del negozio conclusi dal gestore ricadranno immediatamente nelle sfera giuridica del dominus.
Concludiamo, infine, occupandoci delle caratteristiche dell'affare gerito.
natura dell'affare gerito |
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