A favore di coloro che momento della morte
Questa precisazione che ritroviamo nell'articolo 57 del codice civile, può sembrare superflua, perché abbiamo già visto che alcuni soggetti sono sono stati già immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente. In realtà questi ultimi possono non corrispondere a coloro che risultano essere eredi al momento della morte dell'assente.
Si tratta, infatti, di momenti diversi:
1. Coloro che vengono immessi del possesso temporaneo di beni sono quelli che
sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno in
cui non si sono avute più notizie di lui;
2. Coloro che sono chiamati alla successione grazie alla prova della morte dell'assente, sono quelli che risultano essere suoi eredi il giorno in cui l'assente è effettivamente morto.
Come si vede, potrebbe accadere che i veri eredi dell'assente e le persone
immesse nel possesso temporaneo possano non essere gli stessi.
In conseguenza di questa situazione, i possessori temporanei dei beni
dell'assente saranno costretti a consegnare detti beni agli eredi (art. 57
c.c.).
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