Sentenza dichiarativa di fallimento
definizione | è il provvedimento giurisdizionale pronunciato in camera di consiglio con il quale in tribunale, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti, dichiara il fallimento dell'imprenditore. Produce particolari effetti previsti dalla legge ed è sottoposto a speciali regole in merito alla pubblicità ed impugnazione |
Dopo la pronuncia, la sentenza è depositata in cancelleria; si ritiene che da quel momento comincino a decorrere gli effetti della sentenza, vediamone il contenuto:
contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento |
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Gli effetti della sentenza si producono dalla data della sua pubblicazione (e cioè dalla
mezzanotte del giorno del deposito in cancelleria
ex art. 133 comma 1 c.p.c.).
Per i terzi gli effetti si
producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Per la precisione l'art. 17 l.f. , richiamato dall'art. 16, dispone che la
sentenza è annotata presso l'ufficio del registro delle imprese dove
l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,
anche presso quello corrispondente al luogo dove la procedura fallimentare è
stata aperta.
Dalla lettura dell'art. 16 l.f. notiamo che gli effetti della sentenza non si
producono tutti nello stesso momento;
per le parti dell'istruttoria prefallimentare dal giorno del deposito in
cancelleria, per tutti gli altri, dal giorno dell'iscrizione nel registro delle
imprese.
Bisogna osservare, però, che sarebbe paradossale credere che per il creditore
procedente gli effetti della sentenza decorrano dal giorno del suo deposito, e
per tutti gli altri creditori (indubbiamente "terzi" rispetto alla procedura)
dal giorno della iscrizione-annotazione nel registro delle imprese; bisogna
quindi concludere che gli effetti che si producono dal giorno della
pubblicazione riguardano solo il fallito (come lo spossessamento e le incapacità
personali), mentre per tutti i creditori gli effetti decorrono dalla
iscrizione al registro delle imprese. In ogni caso l'aver condizionato
l'efficacia della sentenza (per i terzi) all'iscrizione nel registro delle
imprese comporta l'applicazione della regola generale prevista dall'art. 2193
c.c. , e cioè la presunzione assoluta di conoscenza che comporta l'iscrizione
nel registro delle imprese.
Ricordiamo, poi, che a norma dell'art. 90 l.f. dopo la pubblicazione della
sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità
informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti,
i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento.
Tale fascicolo è a disposizione membri comitato dei creditori e anche del
fallito che potranno prenderne visione. Gli altri creditori e i terzi potranno
prendere visione del fascicolo e estrarne copia solo su autorizzazione del
giudice delegato, qualora ravvisi in loro uno specifico ed attuale interesse.
La fase di pubblicità della sentenza non si esaurisce con la pubblicazione e l'iscrizione nel registro delle imprese, ma sono necessarie altre attività informative che si traducono in comunicazioni e notificazioni che servono a far decorrere termini processuali e a fini di pubblicità notizia. Vediamo questa seconda ipotesi, ricordando anche la prima a cui abbiamo appena fatto riferimento.
pubblicità della sentenza |
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Per la pubblicità della sentenza era anche necessario pubblicarne un estratto nei fogli degli annunzi legali della provincia; tali fogli, però, sono stati aboliti dall'art. 31 L 24\11\2000 n. 340.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento era possibile proporre opposizione innanzi allo stesso tribunale che l'aveva pronunciata; tale istituto, però, poteva non garantire il diritto alla difesa, e si è quindi scelta la strada dell'appello. Di conseguenza si potrà impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento tramite reclamo alla corte d'appello.
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