Rimozione dei sigilli e redazione dell'inventario

L'inventario deve avvenire (art. 87 l.f. ) nel più breve tempo possibile dopo che siano stati rimossi i sigilli e secondo le norme del codice di rito, cioè secondo le regole stabilite dagli articoli 769 e ss. c.p.c.

Devono essere presenti (o avvisati) alla rimozione dei sigilli e all'inventario il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono poi  intervenire anche i creditori.

Il curatore può (ma non deve) farsi assistere da uno stimatore.

 Una volta redatto l'inventario in doppio originale, deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti, e uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Vediamo, però, cosa deve contenere, a norma dell'art. 775 c.p.c. l'inventario.

contenuto dell'inventario

1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;

3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4) l’indicazione delle altre attività e passività;

5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, anche se queste ultime dovrebbero essere già in possesso del curatore ex art. 86 l.f. comma 1 lett. c).

Oggetto dell'inventario sono tutte le attività del debitore, anche quelle che non sono state sottoposte a sigillazione.

Può darsi che siano stati sottoposti a sigilli beni mobili di terzi estranei al fallimento che vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili;
in tal caso  possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e, secondo l'art. 87 bis l.f., anche con il consenso del comitato dei creditori, se provvisoriamente nominato;
è vero, però, che non è più prevista dall'art. 40 l.f. la nomina provvisoria del comitato dei creditori e ciò fa intendere che se non è stato ancora nominato il comitato dei creditori, tale consenso non è più necessario.
Se non è possibile restituire subito tali beni mobili, questi terzi potranno far valere i loro diritti nel procedimento di verifica del passivo  attraverso le domande di rivendica o restituzione da proporre secondo le forme del procedimento di ammissione allo stato passivo (artt. 93 3 103 l.f.).

Mentre il curatore procede nell'inventario, deve anche prendere in consegna i beni del fallito, oltre alle scritture contabili e ai documenti del fallito.
Se però sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore, tali beni non sono presi in consegna dal curatore (art. 87 bis l.f.).
Questa ipotesi può ricorrere nel caso in caso di locazione di beni del fallito, con atto, però, avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Se, infatti, la locazione fosse stata stipulata dopo la dichiarazione di fallimento mancherà il "diritto al godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore" del terzo, a cui si riferisce l'art. 87. Per questi beni, quindi, si procederà all'inventario, ma sono esclusi dalla presa in consegna del curatore.

Nel caso il fallito sia possessore di beni immobili o di altri beni che comunque sono sottoposti a registrazione ( es. autovetture), è necessario che notifichi un estratto della sentenza di fallimento ai competenti uffici.

Se l'inventario non può essere ultimato nello stesso giorno del suo inizio, il curatore lo rinvia ad un giorno prossimo; se poi alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, il curatore lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti (art. 775 c.p.c.).

Prima di chiudere l'inventario, il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia dell'esistenza di altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 ( da sei a diciotto mesi i di reclusione) in caso di falsa o omessa dichiarazione.

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