L'inventario deve avvenire (art. 87 l.f. ) nel più breve tempo possibile dopo che siano stati rimossi i sigilli e secondo le norme del codice di rito, cioè secondo le regole stabilite dagli articoli 769 e ss. c.p.c.
Devono essere presenti (o avvisati) alla rimozione dei sigilli e all'inventario il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono poi intervenire anche i creditori.
Il curatore può (ma non deve) farsi assistere da uno stimatore.
Una volta redatto l'inventario in doppio originale, deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti, e uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
Vediamo, però, cosa deve contenere, a norma dell'art. 775 c.p.c. l'inventario.
contenuto dell'inventario |
1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie; 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento; 3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante; 4) l’indicazione delle altre attività e passività; 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, anche se queste ultime dovrebbero essere già in possesso del curatore ex art. 86 l.f. comma 1 lett. c). |
Oggetto dell'inventario sono tutte le attività del debitore, anche quelle che non sono state sottoposte a sigillazione.
Può darsi che siano stati sottoposti a sigilli beni mobili di terzi estranei al
fallimento che vantano diritti
reali o personali chiaramente riconoscibili;
in tal caso possono
essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte
interessata e con il consenso del curatore e, secondo l'art. 87 bis l.f., anche
con il consenso del comitato dei creditori, se provvisoriamente nominato;
è
vero, però, che non è più prevista dall'art. 40 l.f. la nomina provvisoria del
comitato dei creditori e ciò fa intendere che se non è stato ancora nominato il
comitato dei creditori, tale consenso non è più necessario.
Se non è possibile restituire subito tali beni mobili, questi terzi potranno far
valere i loro diritti nel procedimento di verifica del passivo attraverso
le domande di rivendica o restituzione da proporre secondo le forme del
procedimento di ammissione allo stato passivo (artt. 93 3 103 l.f.).
Mentre il curatore procede nell'inventario, deve anche prendere in consegna i
beni del fallito, oltre alle scritture contabili e ai documenti del fallito.
Se però sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo
detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale
opponibile al curatore, tali beni non sono presi in consegna dal curatore (art.
87 bis l.f.).
Questa ipotesi può ricorrere nel caso in caso di locazione di beni del fallito,
con atto, però, avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Se, infatti, la locazione fosse stata stipulata dopo la dichiarazione di
fallimento mancherà il "diritto al godimento in virtù di un titolo negoziale
opponibile al curatore" del terzo, a cui si riferisce l'art. 87. Per questi
beni, quindi, si procederà all'inventario, ma sono esclusi dalla presa in
consegna del curatore.
Nel caso il fallito sia possessore di beni immobili o di altri beni che comunque sono sottoposti a registrazione ( es. autovetture), è necessario che notifichi un estratto della sentenza di fallimento ai competenti uffici.
Se l'inventario non può essere ultimato nello stesso giorno del suo inizio, il curatore lo rinvia ad un giorno prossimo; se poi alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, il curatore lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti (art. 775 c.p.c.).
Prima di chiudere l'inventario, il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia dell'esistenza di altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 ( da sei a diciotto mesi i di reclusione) in caso di falsa o omessa dichiarazione.