Ricorso abusivo al credito (art.218
l.f.); elemento psicologico: dolo
soggetto attivo e fatto tipico |
amministratori, i direttori
generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti
un'attività commerciale che ricorrono o continuano a
ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli
articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato
d'insolvenza |
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pena principale |
reclusione da sei mesi a due anni. |
pena accessoria |
Salve le altre pene accessorie stabilite dal codice
penale (artt.28-37), la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio
di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa fino a tre anni. |
aggravanti |
La pena è aumentata fino a
1\3 nel caso di società quotate nei mercati
regolamentati (art. 119 e ss. - capo II, titolo III, parte
IV, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni) |
danno patrimoniale cagionato
di rilevante gravità: la pena è aumentata sino alla metà |
se il colpevole ha commesso
più fatti tra quelli previsti: la pena è aumentata fino a
1\3 |
il colpevole per divieto di
legge non poteva esercitare un'impresa commerciale: la
pena è aumentata fino a 1\3 |
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attenuanti |
danno patrimoniale cagionato di speciale
tenuità: pena ridotta sino ad un terzo |