Ricorso abusivo al credito

Ricorso abusivo al credito (art.218 l.f.); elemento psicologico: dolo
soggetto attivo e fatto tipico
amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza
pena  principale reclusione da sei mesi a due anni.
pena accessoria Salve le altre pene accessorie stabilite dal codice penale (artt.28-37), la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
aggravanti
La pena è aumentata fino a 1\3 nel caso di società  quotate nei mercati regolamentati (art. 119 e ss. - capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni)
danno patrimoniale cagionato di rilevante gravità: la pena è aumentata sino alla metà
se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti: la pena è aumentata fino a 1\3
il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale: la pena è aumentata fino a 1\3
attenuanti danno patrimoniale cagionato di speciale tenuità: pena ridotta sino ad un terzo

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