Riapertura del fallimento

Il fallimento può chiudersi nei casi previsti dall'art. 118 l.f.; i casi più rari sono quelli previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 118, cioè quelli in cui non ci sono domande di ammissione al passivo, oppure quando tutti i creditori sono stati integralmente soddisfatti.

Nei casi più frequenti, invece, non è possibile procedere alla soddisfazione integrale dei creditori, ma questi dovranno soddisfarsi (se chirografari o in caso di insufficienza del bene oggetto della garanzia, se privilegiati) su una percentuale del loro credito; può ancora accadere che risulti inutile proseguire la procedura perché l'attivo è talmente basso, che non è possibile soddisfare, nemmeno in parte, i creditori.

In questi due ultimi casi  (ripartizione integrale ma parziale e assoluta insufficienza dell'attivo, n. 3 e 4 art. 118 l.f.) è possibile ottenere la riapertura del fallimento, ma solo a queste condizioni (art. 121 l.f.):

condizioni per la riapertura del fallimento
1. nel patrimonio del fallito esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento
oppure
2. il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi

 Viste le condizioni, analizziamo la procedura prevista per la riapertura.

 Con la sentenza di riapertura il tribunale rimette in moto la procedura fallimentare, ed infatti l'art. 121 l.f. stabilisce che la sentenza del tribunale:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà.

I termini di cui si parla sono quelli relativi al giorno in cui si terrà adunanza dei creditori e quello ( 30 gg.) rivolto a creditori e terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del fallito per presentare domande di ammissione al passivo.

Alla riapertura possono partecipare sia i vecchi creditori che già presentarono domande di ammissione al passivo, che chiederanno la conferma della ammissione precedente, sia i nuovi creditori(divenuti tali dopo la chiusura del fallimento) che dovranno presentare domanda di ammissione al passivo;
del resto anche i vecchi creditori dovranno presentare domanda di ammissione al passivo (e non semplice conferma della domanda precedente), quando intendono insinuare al passivo nuovi interessi.
Sempre in relazione ai vecchi creditori, l'art. 121 l.f. parla ( al n 2 del secondo comma ) di conferma del provvedimento precedente, facendo intendere che non è necessaria una nuova domanda di ammissione al passivo; d'altro canto per ottenere la conferma del vecchio procedimento sarà pur sempre necessaria un'istanza al tribunale per ottenere tale conferma.

Per il resto la procedura è quella prevista per il fallimento, anche se nel nominare il comitato dei creditori, il giudice delegato dovrà tenere conto non solo dei vecchi creditori, ma anche dei nuovi che hanno presentato domanda di ammissione.
I vecchi creditori, però, riceveranno quanto gli spetta, ma detratto quello che hanno già percepito nella procedure precedente.

Se sarà necessario agire in revocatoria, i termini per il suo esercizio non si computeranno dalla data della vecchia sentenza di fallimento, ma dalla data della sentenza di riapertura (art. 123 l.f.), ma sono comunque privi di effetto gli atti a titolo gratuito (art. 64 l.f.) e gli atti tra coniugi ( art. 69 l.f.) compiuti dopo la sentenza di fallimento e prima delle sentenza di riapertura. In questo modo tali atti sono revocati anche se compiuti a più di due anni dalla sentenza di riapertura, cosa possibile visto che la riapertura può verificarsi sino a 5 anni dalla chiusura del vecchio fallimento.

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