Nel concordato preventivo è logico pensare che l’unico abilitato a fare la proposta di concordato sia il debitore, e, oltre a avanzare la proposta, è anche l’unico che ha diritto a stabilirne il contenuto. Questo era vero fino alla riforma dell’istituto ad opera del d.l. 83\2015 convertito con le inevitabili modifiche dalla l. 132\2015.
Sì è ammessa, infatti, la possibilità che anche i creditori possano avanzare, una volta che il debitore ha proposto il concordato, delle proposte di concordato concorrenti con quelle del creditore.
L’art. 163 l.f. prevede, infatti, tale eventualità e infatti può accadere che uno o più creditori che anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato (di cui all'articolo 161), rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori.
Per calcolare la percentuale del 10% , non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
Questa proposta deve anch’essa essere accompagnata dalla relazione di cui si parla al terzo comma dell’art. 161 l.f. cioè deve essere accompagnata dallo stesso tipo di relazione che deve presentare il debitore quando presenta la proposta di concordato, ma a differenza di quest’ultima può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.
Le proposte concorrenti non sono ammissibili se nella relazione presentata dai creditori, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis, di almeno il 30% dell’ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
Se la proposta è ammissibile, i
creditori hanno diritto di voto sulla
medesima solo se collocati in una autonoma classe e se
la proposta concorrente preveda diverse
classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del
secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del
tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse
classi.
Per presentare la proposta, però, i creditori dovranno anche essere informati sulla reale situazione del debitore, ed è per questo che l’art. 165 al secondo comma prevede che il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.
Siamo quindi alla prima fase della procedura per la presentazione della proposta, e ammettiamo che le proposte siano state presentate, cosa succede dopo?
Ci sarà la relazione del commissario giudiziale sulle proposte concorrenti;
su queste il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con una relazione integrativa (cioè che integra quella già prevista dal primo comma dell’art. 172) da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori (con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma), almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.
La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate.
Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono poi essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori.
Analoga relazione integrativa è redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.
Siamo quindi giunti al punto in cui le proposte concorrenti sono state presentate e il commissario giudiziale ha redatto la sua relazione.
Cosa accade ora?
Prima di tutto ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti( art. 175 comma 2).
Poi (art. 177 comma 1) si considererà approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; ricordiamoci, però, che per essere approvata una qualsiasi proposta di concordato è necessario che questa sia approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Dove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica, inoltre, nel maggior numero di classi.
In caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima.
Se poi nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui abbiamo parlato poco fa, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178 (cioè venti giorni dalla chiusura del verbale) rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. Anche qui però le proposte potranno essere approvate solo se la proposta sia approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e dove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
Bene, e il debitore? Cosa può fare quando vede che è stata approvata una proposta di concordato diversa dalla sua?
La deve rispettare, e infatti, per l’art. 185 l.f. comma 2, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
È bene, poi, che il debitore adempia alla proposta concorrente di concordato, perché quando il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale.
Il tribunale poi, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
Anche il creditore che ha presentato la proposta di concordato, poi approvata e omologata può intervenire in questi casi.
Questi, infatti, (art. 185 comma 5) può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.